In Valle D’Aosta le colonie feline sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 37 del 2010: scopriamo insieme che cosa stabilisce.
Sono molte le competenze delegate dal Legislatore alle Regioni in materia di animali d’affezione. Tra queste rientrano l’identificazione, la gestione ed il monitoraggio delle colonie feline, disciplinate dalla Valle D’Aosta con la Legge regionale n. 37 del 2010: ecco che cosa stabilisce.
La legge è uguale per tutti?
Non proprio, e non sempre per i nostri amici a quattro zampe (e di riflesso per i rispettivi proprietari). In particolare, per ciò che concerne la materia degli animali d’affezione, il Legislatore ha delegato molte competenze alle Regioni.
Certo, le linee guida alle quali i suddetti enti territoriali sono tenuti ad attenersi sono contenute nella Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (L. n. 281 del 1991); ma la concreta attuazione avviene per mezzo della potestà legislativa riconosciuta a ciascuna Regione, e talvolta può venire a registrarsi qualche differenza significativa tra un territorio e l’altro.
Ogni ente, dunque, ha dovuto disciplinare l’anagrafe canina territoriale, il piano di prevenzione del randagismo, i criteri di risanamento delle strutture destinate all’accoglimento degli animali (rifugi e canili).
La Valle D’Aosta ha provveduto con la L. R. n. 37 del 2010, in cui trova spazio anche la disciplina delle colonie feline.
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È l’articolo 27 della Legge regionale ad essere oggetto della nostra attenzione. In esso sono definite le modalità di identificazione e gestione delle colonie feline.
Partiamo dalla definizione; secondo la legge valdostana, per colonia felina deve intendersi un gruppo di gatti, maschi e femmine, che vivono abitualmente nello stesso luogo.
Non sono sufficienti tali requisiti; è richiesto altresì che i felini siano legati da un rapporto di dipendenza all’essere umano, almeno per ciò che concerne l’alimentazione.
Non essendo specificato il numero minimo di gatti, si può ragionevolmente supporre che le colonie feline in Valle D’Aosta possano essere costituite anche da due esemplari, purché di sesso opposto.
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Sui Comuni della Regione grava l’identificazione e la localizzazione delle colonie feline, nonché l’individuazione delle aree pubbliche idonee ad essere adibite allo svolgimento delle ordinarie attività di cura delle medesime.
Sempre ai Comuni spetta il controllo delle nascite della popolazione felina mediante interventi di sterilizzazione, la cui realizzazione è affidata ai servizi veterinari dell’Azienda USL o ai veterinari con quest’ultima convenzionata. I gatti sterilizzati vengono reimmessi in libertà.
La cura e la gestione delle colonie feline può essere affidata anche ad enti ed associazioni animaliste e protezioniste individuate sulla base di appositi accordi. Seppur non previsto specificamente dalla norma, è prassi che delle colonie si occupino anche i privati (cosiddetti gattari).
Per ciò che concerne le modalità di gestione della colonia felina, sempre ai sensi dell’articolo in commento, la Giunta Regionale, con Delibera n. 1731 del 24 agosto 2012, ha emanato le linee guida regionali per la tutela degli animali da affezione.
Nel Titolo IV del documento sono contenute le linee guida per la gestione dei gatti.
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