Che cosa rischia il proprietario di un cane che morde il toelettatore? Scopriamo insieme in questo articolo tutte le possibili conseguenze.
Adottare un cane comporta l’automatica assunzione di una serie di obblighi; non solo verso l’animale medesimo, ma anche nei confronti dei terzi che possano essere danneggiati dal nostro amico a quattro zampe. Sotto quest’ultimo profilo, diverse sono le situazioni che in concreto possono venire a verificarsi, e non sempre è semplice capire in quali tipi di responsabilità si può incorrere: ad esempio, cosa rischia il proprietario di un cane che morde il toelettatore?
Il cane morde il toelettatore: responsabilità civile e penale
Il concetto di responsabilità civile può essere riassunto in un adagio vecchio quanto il mondo, e di facile comprensione: chi sbaglia paga. Certo, giuridicamente la questione è ben più complessa, ma il detto può rendere bene l’idea.
A norma dell’art. 2043 cc chiunque cagiona, per colpa e per dolo (ovvero volontariamente) un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il danneggiato. Il principio vale anche anche per il proprietario dell’animale che provochi il danno; basterebbe l’art. 2043 cc a ribadire il concetto, ma il Legislatore ha preveduto una normativa ad hoc.
Parliamo dell’art. 2052 cc, rubricato come “Danno cagionato da animali“, che stabilisce che il proprietario dell’animale è responsabile per i danni cagionati da quest’ultimo, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse sfuggito o smarrito.
Una delle fattispecie più comuni (e più temute da chi possiede un amico a quattro zampe) è quella del cane che morde una persona. E, salvo casi particolari, il proprietario è tenuto a risarcire il danno. Non solo; all’obbligo di risarcire si può aggiungere anche la responsabilità penale.
Limitandoci al semplice morso del cane, la fattispecie che viene a delinearsi è quella prevista e punita dall’art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose), a norma del quale chi, per colpa, cagiona ad altri una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
Se la lesione è grave la pena della reclusione va da uno a sei mesi (oppure multa da 123 a 619 euro), se invece è gravissima va da tre mesi a due anni (o multa da 309 a 1.239 euro).
La responsabilità penale è eventuale: il suddetto delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Non solo il proprietario: quando l’obbligo di custodia grava su altre figure
Non in tutte le situazioni il proprietario risponde del danno: ricorrono alcuni casi particolari che lo esentano dalla responsabilità .
Ad esempio laddove si dimostri il caso fortuito: ovvero un evento repentino, non prevedibile e pertanto non evitabile (si pensi all’improvviso scoppio di un petardo che spaventi a tal punto il cane da indurlo ad una reazione improvvisa e pericolosa).
Inoltre, a norma dell’art. 2052 cc, risponde del danno cagionato dall’animale anche chi lo ha in custodia al momento del fatto; e, come facilmente intuibile, non sempre tale figura coincide con quella del proprietario (sull’argomento può interessare la lettura di Responsabilità dog sitter: cosa stabilisce la legge).
Dunque cosa rischia il proprietario di un cane che morde il toelettatore? Sul punto vanno fatti diversi rilievi: il toelettatore è un professionista, esperto nella gestione del comportamento e delle possibili reazioni dell’animale; una volta affidato alla sua custodia, la responsabilità del proprietario viene meno.
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A partire da questo momento, infatti, sarà proprio il toelettatore colui che avrà in custodia il cane, ed eventualmente a dover rispondere a norma dell’art. 2052 (ad esempio nell’ipotesi in cui l’animale morda un altro cliente presente nel locale).
Attenzione tuttavia ai casi limite, difficilmente risolvibili se ci si affida al solo dato normativo: si pensi al caso del cane che morde il toelettatore quando è ancora sotto la custodia del proprietario, e quest’ultimo abbia taciuto al professionista che il proprio amico a quattro zampe è mordace con gli estranei.
In questo caso, infatti, il proprietario, oltre a dover avvertire tempestivamente il professionista, avrebbe dovuto mettere la museruola al cane; si rammenta che l’accessorio va portato sempre con sé, sia nei luoghi pubblici che in quelli aperti al pubblico (come per l’appunto il locale di un toelettatore) al fine di farlo indossare all’animale ogni qual volta si renda necessario.
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Antonio Scaramozza