Il cane va condotto obbligatoriamente al guinzaglio nelle parti comuni del condominio? Scopriamolo insieme in questo articolo.
All’interno di un condominio, purtroppo, gli animali sono spesso e volentieri oggetto di discussione tra vicini. Il disturbo della tranquillità dei condomini è uno dei grandi leitmotiv della categoria, tuttavia vi sono altri argomenti che possono creare contrasti. Ad esempio, all’interno del condominio il cane va tenuto obbligatoriamente al guinzaglio?
La disciplina generale
Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico il cane va condotto obbligatoriamente al guinzaglio. A stabilirlo esplicitamente è l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, la cui iniziale limitata validità temporale è stata prorogata di anno in anno, fino ai nostri giorni.
A voler essere precisi l’Ordinanza impone l’obbligo del guinzaglio, oltre che nei luoghi aperti al pubblico, ovvero luoghi privati in cui il pubblico può accedere rispettando determinate condizioni (come ad esempio l’acquisto del biglietto per la sala di un cinema), anche nelle aree urbane, non comparendo mai nel testo l’espressione “luogo pubblico”.
Si potrebbe pertanto supporre che in aperta campagna, ad esempio, l’obbligo di condurre il cane al guinzaglio non sussista. Di per contro l’uso del guinzaglio, anche laddove non obbligatorio, può essere “consigliato” da altre norme dell’ordinamento giuridico.
Come noto, il proprietario è responsabile della tutela e della custodia del cane, e di certo il guinzaglio può essere un ausilio importante per evitare danni attinenti all’una e all’altra sfera (si pensi allo smarrimento del cane o all’investimento dello stesso).
Inoltre il proprietario è responsabile dei danni cagionati dal proprio animale d’affezione a terzi, salvo non riesca a provare il caso fortuito (ovvero un fatto eccezionale, pertanto imprevedibile, la cui natura non consenta l’adozione di idonee misure di prevenzione); un guinzaglio può prevenire situazioni tali tipologie di danni, ad esempio durante la passeggiata con il cane.
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Obbligo del cane al guinzaglio in condominio
L’Ordinanza è applicabile in verità anche alle parti comuni del condominio.
E oramai pacifico che la giurisprudenza le qualifichi come luoghi aperti al pubblico, seppur di fatto conservino una natura ibrida e non propriamente riconducibile in tale categoria. Ma secondo i tribunali le parti comuni del condominio sono comunque da considerare tali, dato che in esse è consentito l’accesso anche ad estranei in visita presso uno dei condomini.
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L’obbligo di condurre il cane al guinzaglio nelle parti comuni del condominio trova comunque fondamento anche nella legge; d’altronde, a norma dell’art. 1102 del codice civile, rubricato “Uso della cosa comune“,
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
E lasciare libero il proprio amico a quattro zampe potrebbe impedire o limitare gli altri condomini nell’uso di tali parti comuni; dunque il cane va condotto a guinzaglio. La stessa Cassazione ha fatto proprio tale orientamento, oramai risalente nel tempo.
Sarebbe infine opportuno che la materia venisse regolata anche dal regolamento condominiale; ma in assenza di specifica disciplina, non pare possano comunque porsi dubbi sulla legittimità della pretesa che il cane altrui vada condotto a guinzaglio.