È legale il divieto di far salire il cane nell’ascensore condominiale? Il regolamento condominiale può vietarlo? Scopriamo cosa dice la legge.
La convivenza con i vicini non è sempre semplice; all’interno di un condominio poi, la situazione può essere ancora più difficile: più condomini vi sono, più è difficile trovare un equilibrio che soddisfi tutti. Molto spesso, al centro delle liti condominiali vi sono proprio i nostri amici animali, per questioni che attengono alla routine di tutti i giorni. Ad esempio, il cane può salire nell’ascensore condominiale? Vediamo cosa dice la legge.
Nella società odierna gli animali sono considerati sempre più come veri e propri membri aggiunti nel nucleo familiare. Il cambiamento culturale in atto nella società ha imposto, negli anni recenti, un adeguamento delle disposizioni di legge che regolano alcuni aspetti della vita condominiale, per rendere concreta l’affermazione di questo orientamento.
La riforma sulla disciplina del condominio, intervenuta con la L. 11 dicembre 2012, n. 220, ha, tra le altre cose, modificato l’art. 1138 c.c., stabilendo che nessun regolamento condominiale possa vietare di detenere animali domestici.
Tuttavia va segnalato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto sarebbe valido se apposto in una clausola di natura contrattuale, approvata all’unanimità; clausola da poter far valere anche nei confronti di eventuali successivi acquirenti.
Insomma, salvo tale eccezione, è sempre possibile detenere animali domestici in condominio nel rispetto delle relative regole.
Le parti comuni (scale, ascensore, cortile, pianerottoli) sono essenziali per il godimento della proprietà all’interno di un condominio. Ad esempio, se per assurdo non si potessero utilizzare né scale né ascensore, non si potrebbe più uscire (od entrare) nella propria abitazione. Un controsenso ovviamente.
E se la legge consente di tenere il cane in condominio, non può non autorizzare il proprietario ad usare, anche in presenza dell’animale, le parti in comune (ascensore condominiale compreso). In realtà manca una norma specifica che disciplini questa particolare fattispecie.
Pertanto la questione relativa alla legittimità del divieto di far salire il cane nell’ascensore condominiale è arrivata perfino in Tribunale, dove tuttavia si sono registrati degli orientamenti contrastanti. A fronte di giudici che hanno ritenuto nullo il divieto, dobbiamo registrare anche qualche sentenza, come quella emessa dal Tribunale di Monza il 28 marzo 2017, che lo ha ritenuto valido, sancendo come valida alternativa l’utilizzo delle scale.
Tuttavia non si possono non considerare alcune situazioni che renderebbero l’utilizzo dell’alternativa eccessivamente gravosa per il condomino: si pensi ad una persona anziana, o con difficoltà di deambulazione; o si pensi ad un cane troppo anziano per fare le scale e che deve essere trasportato in braccio; o ancora si pensi ad un condomino che abiti agli ultimi piani di un edificio molto grande.
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In assenza di più specifiche disposizioni di legge, e stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, oltre allo scontato rispetto delle normative in vigore (obbligo di guinzaglio per il cane, obbligo di portare sempre con sé la museruola del cane, obbligo di raccogliere le deiezioni del cane), è bene anche attenersi a norme di buon senso.
Ad esempio, in presenza di un condomino che ha paura del nostro cane, potremmo semplicemente attendere qualche minuto e prendere l’ascensore condominiale qualche minuto dopo. Insomma, basta poco.
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Antonio Scaramozza
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