Ormai nella maggior parte dei comuni ci sono delle apposite aree dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Si tratta dell’area cani: scopriamo come è regolata dalla legge.
Anche Fido ha le sue esigenze. E a prenderne atto non sono solo i proprietari (ed amanti) dei nostri amici a quattro zampe, ma anche la legge. Nella maggior parte dei comuni, oggigiorno, sono previsti degli appositi spazi dedicati al miglior amico dell’essere umano. Meglio note come area cani, ovviamente sono regolati dalla legge: vediamo in che modo.
Quali sono le norme da rispettare
L’area cani è un apposito spazio dedicato allo svago e ai bisogni dei nostri amici a quattro zampe. Oggigiorno sono sempre più diffuse, e nella maggior parte dei comuni ne è presente almeno una.
Delimitate da apposita recinzione, all’interno è presente uno spazio verde dove i cani possono liberamente scorrazzare e giocare.
L’area è di solito accessoriata con fontane per consentire di abbeverare i nostri amici a quattro zampe, contenitori per la raccolta delle deiezioni, e strutture che possano stimolare il cane nel gioco.
Ma anche se l’area cani è in fondo un minimondo dedicato esclusivamente ad essi, non è esente dalla disciplina della legge.
Sul punto, di norma, si rinvia alle fonti locali, o meglio ai regolamenti comunali, che possono disciplinari vari aspetti: dalla distanza minima dell’area cani dalle abitazioni, alle norme di comportamento da rispettare all’interno della stessa, all’obbligo di richiudere, sia in entrata, che in uscita, il cancello che la delimita, all’età minima per poter condurre l’animale all’interno dello spazio, all’obbligo di raccolta delle deiezioni.
E così via; ovviamente è lasciata ampia libertà alle fonti locali di regolamentare la disciplina.
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Area cani: la “legge” non scritta
In realtà , oltre alla disciplina degli enti locali, l’area cani è regolata anche da una “legge” non scritta: parliamo del semplice buon senso, che va applicato ad ogni situazione della vita quotidiana.
Come noto, per una passeggiata con il cane a norma di legge, questo deve essere condotto al guinzaglio (di lunghezza non superiore ad 1,5). L’area cani costituisce una sorta di isola felice, in quanto è l’unico luogo pubblico all’interno del quale Fido può essere slegato e scorrazzare liberamente in giro.
Ma questo non esonera il proprietario dall’eventuale responsabilità per danni causati dall’animale; insomma, se il nostro Fido morde un altro cane o una persona, o la fa cadere provocandole una ferita od una frattura, dovremo risarcire i danni.
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La legge non stabilisce, in realtà , quali cautele adottare all’interno dell’area cani, dove, come sappiamo, è consuetudine che i cani vengano lasciati liberi.
Ma è chiaro che valga il principio generale ex art. 2043 cc., sulla responsabilità civile, e soprattutto quella sancita dall’art. 2052 cc: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale.
Pertanto, in base a tale principio, andranno adottate delle regole di buon senso; è chiaro, ad esempio, che se il nostro cane ha problemi comportamentali o di relazione con altri cani non potremo lasciarlo libero con gli altri.
Oppure è buona norma accertarci del sesso degli altri cani se il nostro è dominante e potrebbe mostrare aggressività verso i medesimi.
Resta fermo anche il rispetto delle altre norme dettate dal buon senso, come la raccolta delle deiezioni, la chiusura del cancello dell’area cani ed il rispetto di ogni altra prescrizione stabilita dalla legge; non dimenticando che sono molte le norme non scritte.
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A. S.