La Regione Veneto regola modalità e termini di iscrizione del cane nell’Anagrafe canina territoriale con la L. R. n. 60/1993.
Il Legislatore ha statuito i principi generali in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo con la Legge quadro n. 281/1991. Il dovere di attuare i suddetti principi, ricorrendo alla propria potestà legislativa, spetta alle Regioni. Il Veneto ha ottemperato all’obbligo con la Legge Regionale n. 60 del 1993, con la quale, tra le altre cose, ha istituto il registro dell’Anagrafe Canina regionale.
Come anticipato nelle premesse, nel nostro ordinamento giuridico la normativa di riferimento in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo è la Legge quadro n. 281/1991.
La legge si limita a dettare quelli che sono i principi fondamentali delle materie, delegando alle Regioni la predisposizione della disciplina di dettaglio.
La Legge quadro condanna gli atti di crudeltà verso gli animali, il loro maltrattamento ed abbandono. Rammentiamo, a tal proposito, che la normativa ha preceduto di ben 13 anni l’emanazione della Legge n. 189 del 2004, con la quale sono state inserite nel codice penale diverse fattispecie di reato a tutela degli animali, come ad esempio il divieto di maltrattamento (art. 544 ter c.p.).
Il reato di abbandono di animali, che punisce chi abbandona gli animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività, era già esistente all’epoca dell’emanazione della Legge n. 281/1991, seppur allora integrasse una semplice contravvenzione; con la L. 189/2004 è divenuto un delitto, con il conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio per il trasgressore.
La 241/1990 ha previsto, in capo alle Regioni, l’obbligo di istituire l’Anagrafe canina regionale, facendo appello alla propria potestà normativa; inoltre, sempre in capo ai suddetti enti territoriali, ha previsto l’obbligo di determinazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani, e di adozione di un piano di prevenzione del randagismo.
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Il Veneto ha provveduto ad istituire l’Anagrafe canina regionale presso ogni Unità locale socio-sanitaria con la L. R. n. 60/1993.
Sul proprietario grava l’obbligo di denunciare il possesso del cane e di iscriverlo nel registro entro 2 mesi dalla nascita, termine così come modificato dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 09 settembre 2014, n. 1627. Il termine è di trenta giorni laddove si tratti di un cane randagio.
L’iscrizione nel registro dell’Anagrafe canina del Veneto avviene contestualmente, come in ogni altra Regione, all’inoculazione del microchip al cane, un dispositivo contrassegnato da un codice univoco di 15 cifre, il quale consente di risalire all’identità dell’animale e del suo proprietario.
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Si tratta di uno ausilio prezioso nel facilitare il ritrovamento del cane smarrito, e allo stesso tempo un importante strumento al fine di dissuadere eventuali condotte violative del divieto di abbandono degli animali.
Sul proprietario grava altresì l’obbligo di denunciare l’eventuale smarrimento, cessione o morte del cane entro 15 giorni dall’evento.
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Antonio Scaramozza
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