L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe canina della Valle d’Aosta è la Legge Regionale n. 37/2010. Ecco cosa stabilisce.
La Regione è l’unico ente territoriale al quale è riconosciuta potestà legislativa, da esercitare nelle materie espressamente indicate dalla Legge dello Stato. Tra di esse, come sancito dalla Legge quadro n. 281/1991, vi rientra la disciplina degli animali d’affezione. La Valle d’Aosta ha ottemperato con la L. R. n. 37 del 2010, la quale regolamenta anche l’Anagrafe canina regionale: ecco cosa stabilisce.
La disciplina nazionale in materia di animali d’affezione
Anche il Legislatore ha dovuto prendere atto dell’importanza e della sempre più crescente sensibilità verso la sorte degli animali, in particolare quelli d’affezione. É la Legge quadro n. 281 del 1991 a stabilire i principi cardine della disciplina, lasciando alle Regioni l’attuazione della normativa di dettaglio.
In base all’atto legislativo, sono vietati l’abbandono ed il maltrattamento di animali (il primo, all’epoca dell’emanazione della norma, già costituiva reato ai sensi dell’art. 727 c.p.; il secondo lo sarebbe diventato nel 2004, previsto e punito dall’art. 544 ter c.p.) e sono sanciti degli obblighi a carico dei proprietari degli animali domestici.
In particolare, sul proprietario del cane gravano diversi adempimenti di stampo burocratico: quello principale consiste nell’iscrivere l’animale nel registro dell’Anagrafe canina territorialmente competente, con le modalità e nei termini prescritti dalla norma regionale di riferimento; in Valle d’Aosta è la L. R. n. 37 del 2010.
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Anagrafe canina Valle d’Aosta: le norme
In Valle d’Aosta il registro dell’Anagrafe canina è stato istituito con la Legge regionale n. 14 del 1994, oggi non più in vigore; come detto, l’attuale disciplina di riferimento è la L. R. n. 37 del 2010.
Essa impone ai proprietari o ai detentori di un cane, anche solo dimoranti nella Regione per un periodo superiore ai 90 giorni, di iscriverlo nel relativo registro, entro il termine di 30 giorni dalla nascita o comunque dall’acquisto del possesso del medesimo.
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Contestualmente all’iscrizione (gratuita, da richiedere presso il Comune di residenza o dimora) si procederà ad inoculare il microchip al cane; il dispositivo elettronico è contrassegnato da un codice numerico di 15 cifre, al quale sono univocamente correlati i dati di identificazione dell’animale e del proprietario.
Su quest’ultimo grava altresì l’obbligo di segnalare alle Autorità competenti, entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell’evento:
- il cambio di residenza o di domicilio;
- la cessione del cane
- la morte del cane
Lo smarrimento (o la sottrazione) va segnalato invece entro 5 giorni .
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Antonio Scaramozza