Ogni Regione disciplina l’Anagrafe canina di competenza con proprie disposizioni di legge: l’Umbria ha provveduto con L. R. 11/2015 e successive modificazioni.
Nel nostro ordinamento giuridico la materia degli animali di affezione (e prevenzione del randagismo) è regolata dalla Legge quadro n. 281 del 1991; con essa il Legislatore si limita a definire i principi fondamentali, lasciando alle Regioni l’attuazione dei medesimi, ricorrendo alla propria potestà legislativa. L’Umbria disciplina la materia con la L. R. n. 11 del 2015, che statuisce anche in merito all’obbligo del proprietario di iscrivere il cane nel registro dell’Anagrafe canina territoriale.
La Legge quadro n. 281 del 1991 prevede l’obbligo di registrare il proprio cane presso l’Anagrafe canina territoriale competente (ovvero quella nel cui territorio risiede il proprietario dell’animale) entro i termini previsti dalla legge regionale.
Come noto, anche le Regioni hanno potestà legislativa, nelle materia indicate dall’art. 117 della Costituzione. Con la suddetta Legge quadro il Legislatore ha delegato le Regioni ad attuare i principi fondamentali concernenti la prevenzione del randagismo e gli animali d’affezione.
Tra i vari obblighi quello di istituire un registro dell’Anagrafe canina territoriale, predisporre un piano di prevenzione del randagismo e determinare i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani.
Contestualmente alla registrazione, viene inoculato un microchip al cane; si tratta di un dispositivo contrassegnato da codice di 15 cifre, riconducibile univocamente all’animale e al suo proprietario. Il microchip, oltre a scoraggiare l’odioso reato di abbandono di animali, aumenta sensibilmente le probabilità di ritrovare il cane smarrito.
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L’Umbria disciplina la propria Anagrafe canina con la Legge Regionale n. 11 del 2015.
In realtà non si tratta di una normativa dedicata esclusivamente alla regolamentazione degli animali di affezione. In controtendenza rispetto all’operato di altre regioni, l’Umbria ha inserito la disciplina della materia all’interno del “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali“.
Le normative hanno subito delle rilevanti modifiche ad opera della successiva L. R. n. 10 del 2016. Il proprietario è tenuto a registrare il cane entro 60 giorni, che decorrono dalla nascita del cucciolo, o 10 giorni, se l’animale non è registrato o proviene da altra Regione, ed in ogni caso prima della cessione del medesimo.
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Il proprietario (o detentore) del cane è tenuto altresì a segnalare all’Anagrafe canina della Regione Umbria:
L’Umbria prevede altresì un termine differenziato per le segnalazioni delle cucciolate, di soli venti giorni, per consentire alle autorità preposte il monitoraggio ed il collocamento delle medesime.
Chi non procede a registrare il proprio cane nell’Anagrafe canina della Regione Umbria è passibile di una sanzione che va dai 100 ai 600 euro (da 150 a 900 se si tratta di cucciolate).
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Antonio Scaramozza
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