In Trentino Alto Adige la normativa che disciplina l’Anagrafe canina è la Legge Regionale n. 4 del 2012. Ecco cosa stabilisce.
Nel nostro ordinamento giuridico la materia degli animali d’affezione è regolata dalla Legge quadro n. 281 del 1991,che ne stabilisce i principi fondamentali, lasciando l’attuazione della disciplina di dettaglio alla Regioni, le quali sono tenute, tra le altre cose, ad istituire e regolamentare il Registro dell’Anagrafe canina; l’attuale normativa del Trentino Alto Adige è dettata dalla L. R. n. 4 del 2012.
Il cane, insieme al gatto, è l’animale d’affezione per eccellenza della nostra società.
Anche i numeri parlano chiaro: nelle famiglie entrambe le specie sono presenti con più di sette milioni di esemplari. Ad oggi però, l’ordinamento regolamenta con maggior rigore la sola figura del cane, ponendo in capo al proprietario maggiori oneri.
Infatti la legge prevede soltanto l’obbligo di inoculare il microchip al cane; per il gatto (salvo qualche regione, come Lombardia e Puglia) e gli altri animali d’affezione è lasciata libera scelta al proprietario.
L’inoculazione del microchip è effettuata contestualmente all’iscrizione dell’animale nel registro dell’Anagrafe canina regionale; il dispositivo, contrassegnato da un codice di 15 cifre, identifica in maniera univoca le identità del cane e del rispettivo proprietario.
Al codice sono associati dunque i dati di riconoscimento dell’uno (nome, razza, sesso, età, colore del manto, eventuali segni particolari) e dell’altro (nome, cognome, codice fiscale, residenza).
Tali informazioni sono fondamentali per facilitare le operazioni di riconoscimento del cane smarrito, restituendolo al legittimo proprietario; allo stesso tempo costituiscono un forte deterrente alla commissione del reato di abbandono di animali.
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La norma che disciplina l’Anagrafe canina del Trentino Alto Adige è la L. R. n. 4 del 2012; il registro è istituito su base provinciale, e diviso per sezioni comunali.
I proprietari dei cani sono tenuti ad iscrivere gli animali presso l’Anagrafe provinciale, nel proprio comune di residenza, entro il termine di 60 giorni dalla nascita, o entra 30 giorni dall’acquisizione in altro modo (ad esempio attraverso compravendita) del possesso dell’animale.
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Sui proprietari grava altresì l’obbligo di denunciare la scomparsa, la cessione, la morte, nonché il cambio di residenza dell’animale; il primo evento entro 3 giorni (va segnalato nello stesso termine anche l’eventuale ritrovamento dell’animale), gli altri nel termine di 30 giorni, così come stabilito nel Regolamento d’attuazione della L. R. n. 4 del 2012.
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Antonio Scaramozza
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