Anagrafe canina Toscana: la disciplina regionale in materia di animali d’affezione

Anagrafe canina Toscana: la disciplina regionale in materia di animali d’affezione

Ogni Regione disciplina l’Anagrafe canina di competenza con proprie disposizioni di legge: la Toscana ha provveduto con L. R. 59/2009.

Anagrafe canina Toscana
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Nel nostro ordinamento giuridico la normativa di riferimento in materia di animali di affezione è la Legge quadro n. 281/1991, la quale stabilisce i principi generali in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Ogni Regione provvede all’attuazione delle linee guida in essa contenute emanando propri atti legislativi: la Toscana ha emanato la L. R. 59/2009, la quale disciplina, tra le altre cose, i termini e le modalità di iscrizione del cane nel registro dell’Anagrafe canina territoriale.

Un dovere morale e giuridico

L’adozione di un cane implica l’automatica assunzione, da parte del proprietario, di una serie di doveri morali e giuridici nei confronti dell’animale.

Lettore microchip cane (Foto Adobe Stock)
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Provvedere al suo sostentamento, al monitoraggio del suo stato di salute, alla predisposizione di un ambiente di vita idoneo alle sue caratteristiche etologiche, all’instaurazione di un rapporto affettivo che si protragga per tutta la sua vita, sono alcuni delle concrete estrinsecazioni in cui si esplicitano tali obblighi.

E poi vi sono degli adempimenti burocratici, la cui importanza è spesso minimizzata perché non considerata strettamente necessaria al benessere dell’animale: uno di essi è l’inoculazione del microchip. Si tratta invece di obbligo ai sensi della Legge quadro n. 281/1991.

Le modalità e i termini di iscrizione del cane nel registro dell’anagrafe canina sono poi specificate dalle varie normative regionali: in Toscana, ad esempio, la normativa di riferimento è la Legge regionale n. 59 del 2009, coadiuvata dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38).

Il fatto che sia un obbligo di legge dovrebbe bastare a dissuadere il proprietario dal sottrarsi dal dovere di far inoculare il microchip al cane; ma se ciò non fosse sufficiente rammentiamo che si tratta di uno strumento particolarmente utile laddove Fido si smarrisca.

Il microchip, infatti, identifica univocamente l’animale e il suo proprietario grazie ad un codice composto da 15 cifre. Un giorno il vostro Fido potrebbe averne bisogno per tornare a casa.

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Anagrafe canina Toscana: la disciplina

A norma dell’art. 24 della L. R. 59 del 2009, il proprietario deve provvedere all’iscrizione del cane nel registro dell’Anagrafe canina (istituito presso ogni comune della Toscana) entro 60 giorni dalla nascita dell’animale.

Anagrafe canina Lazio
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A differenza di quanto previsto da altre regioni, la suddetta normativa non contempla alcun termine che decorre dalla data di acquisto del cane.

D’altronde, poiché l’inoculazione del microchip è un obbligo di legge, si presume che gravi solo ed esclusivamente su chi è il proprietario al tempo della nascita (è piuttosto improbabile che la vendita avvenga prima dei due mesi, quando il cucciolo non è ancora svezzato).

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Non è raro, tuttavia, che un adulto randagio sia privo di microchip. In questo caso chi ne acquista il possesso ha l’obbligo di provvedere all’iscrizione nell’anagrafe canina; in assenza di una specifica previsione è da ritenersi che il termine entro il quale provvedere sia comunque di 60 giorni, che decorrono dalla data dell’acquisto del possesso.

Nel termine di 30 giorni vanno comunicati la cessione di proprietà, il cambio di residenza e la morte del cane; lo smarrimento invece entro 3 giorni.

A norma dell’art. 25 l’inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, sui quali grava l’obbligo di comunicazione, entro 5 giorni, all’USL territorialmente competente.

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Antonio Scaramozza

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