Anagrafe canina Sicilia: la disciplina regionale in materia di animali d’affezione

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By Antonio Scaramozza

Cani

La Regione Sicilia regola modalità e termini di iscrizione del cane nell’Anagrafe canina territoriale con la L. R. n. 15/2000. Scopriamo cosa stabilisce.

Anagrafe canina Sicilia
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La Legge quadro n. 281/1991 detta i principi generali in tema di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, stabilendo, tra le altre cose, l’obbligo per i possessori di cani di procedere all’iscrizione dell’animale nel Registro dell’Anagrafe canina; la Regione Sicilia ha recepito tali principi con la Legge Regionale n. 15/2000.

Una disciplina frastagliata

Spinto dal cambiamento culturale in materia di animali d’affezione in atto nella nostra società, il Legislatore è intervenuto, a più riprese, per delineare una disciplina generale di tutela nei loro confronti.

Anagrafe canina Lazio
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Sul punto, la normativa più vetusta dell’ordinamento è la Legge quadro n. 281/1991, che rappresenta la principale fonte in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo. La normativa, tuttavia, si limita ad enunciare quelli che sono i principi fondamentali, lasciandone alle Regioni l’attuazione, con il ricorso alla propria potestà legislativa.

Il risultato è una disciplina fortemente frastagliata, che varia da Regione e Regione; seppur gli interventi normativi di tali enti territoriali debbano muoversi entro i limiti predeterminati dalla legge nazionale, si possono apprezzare significative differenze nel recepimento dei principi regolatori della materia.

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Anagrafe canina Sicilia: la L. R. 15/2000

Anagrafe canina Lombardia
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Tra le varie cose, la Legge quadro n. 281/1991 prevede in capo alle Regioni l’obbligo di istituire l’Anagrafe canina territoriale presso i Comuni o le unitarie sanitarie locali, stabilendo altresì modalità e termini con cui procedere all’iscrizione nel suddetto registro del cane, con contestuale inoculazione del chip.

La Sicilia ha istituito propria Anagrafe canina presso l’area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale, con L. R. 15/2000.

A norma dell’art. 3 della suddetta normativa, chi è proprietario di un cane o lo detiene ad altro titolo, deve provvedere alla registrazione dell’animale nel suddetto registro, rivolgendosi all’ASL territorialmente competente o a medici veterinari liberi professionisti.

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L’iscrizione avverrà contestualmente all’inoculazione del microchip al cane, che va ad identificare l’animale e il suo proprietario in maniera univoca, grazie ad un codice di 15 cifre.

Il chip ha la funzione di facilitare le operazioni di riconoscimento del cane nella malaugurata ipotesi di smarrimento; allo stesso tempo ha lo scopo di scoraggiare la commissione del reato di abbandono di animali.

La registrazione va effettuata entro 60 giorni dalla nascita del cane o dall’acquisto o detenzione dello stesso. A norma dell’art. 8 il proprietario ha altresì l’obbligo di segnalare il cambio di residenza o la cessione a qualsiasi titolo dell’animale, nel termine di 30 giorni dall’evento; entro 10 invece va comunicato il decesso o lo smarrimento.

L’inosservanza dell’obbligo di iscrizione del cane nell’Anagrafe canina della Regione Sicilia costa al trasgressore una sanzione pecuniaria che va dagli 86 ai 520 euro.

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Antonio Scaramozza

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