La Sardegna regola l’iscrizione del cane nell’Anagrafe canina regionale con la L. R. n. 21/1994. Scopriamo quali sono termini e obblighi da rispettare.
La Legge quadro n. 281/1991 ha istituito l’Anagrafe canina e dettato i principi da rispettare in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Le Regioni hanno l’obbligo di conformarsi ad essi emanando propri atti normativi; la Sardegna ha provveduto con la L. R. n. 21/1994, che, tra le altre cose, detta termini e modalità per l’iscrizione del cane dell’Anagrafe canina regionale.
Lo status giuridico del cane
Fido, insieme al gatto, è l’animale d’affezione per eccellenza nella cultura della nostra società ; un amico fedele e insostituibile, un vero e proprio membro nella famiglia.
L’accresciuta sensibilità verso gli animali d’affezione ha indotto il Legislatore a regolamentare la materia con la Legge quadro n. 281/1991.
La normativa non contiene una definizione di animale d’affezione; si limita a regolare le figure del cane e del gatto. Fido non è libero per strada; sui Comuni e le ASL territorialmente competenti grava l’obbligo di recuperare i cani vaganti, al fine di ricoverarli presso strutture apposite (canili e rifugi), ove sosteranno fino al momento della loro eventuale adozione.
L’altra faccia della medaglia è il cane di proprietà ; sul proprietario grava l’obbligo di iscrivere il l’animale nel registro dell’anagrafe canina territoriale entro i termini previsti dalla Legge. L’unica eccezione è costituita dal cane di quartiere, una figura a metà tra animale randagio e domestico.
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Anagrafe canina Sardegna: cosa stabilisce la legge
Ai sensi dell’art. 4 della L. R. Sardegna n. 21/1994 l’Anagrafe canina è istituita presso le Unità sanitarie locali.
I residenti della Regione, o coloro che vi dimorano per un periodo superiore ai 90 giorni, sono tenuti alla registrazione del cane entro 10 giorni dalla nascita, dall’acquisto o comunque dall’inizio della possesso.
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Contestualmente all’iscrizione nel registro dell’Anagrafe canina territoriale, si procederà all’inoculazione del microchip al cane, contrassegnato da un codice univoco di 15 cifre, comprensivo della sigla indicante l’Unità sanitaria locale di riferimento.
Sul proprietario del cane grava altresì l’obbligo di segnalare:
- la morte o lo smarrimento dell’animale entro 7 giorni dall’evento (l’art. 11 precisa che entro 15 giorni dall’evento deve intervenire conferma scritta);
- il cambio di residenza, che va comunicato entro 30 giorni;
- la cessione di proprietà , che a norma dell’art. 11 va comunicato entro 15 giorni.
Il proprietario che omette di iscrivere il proprio cane nel registro dell’Anagrafe canina Sardegna incorre in una sanzione pecuniaria che va dai 154,93 a 516,45 euro.
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Antonio Scaramozza