L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe Canina della Regione Puglia è la Legge Regionale n. 2/2020. Scopriamo insieme cosa stabilisce.
Nel nostro ordinamento giuridico la fonte che disciplina a livello nazionale la materia degli animali d’affezione (e prevenzione del randagismo) è la Legge quadro n. 281/1991. Con essa il Legislatore si è limitato a dettare i principi fondamentali della materia, lasciando alle Regioni il compito di definire la disciplina di dettaglio; la Puglia regolamenta la propria Anagrafe Canina con la L.R. n. 2/2020.
Gli obblighi del proprietario del cane
Il Legislatore, con la Legge quadro n. 281/1991 ha imposto alla Regioni di istituire l’Anagrafe Canina afferente al proprio territorio di competenza. È fatto obbligo per ciascun possessore di cane di procedere all’iscrizione del proprio animale d’affezione nel relativo registro.
Contestualmente all’iscrizione, avverrà l’inoculazione del microchip al cane. Esso è un dispositivo, posizionato sul corpo dell’animale, contrassegnato in maniera univoca da un codice di 15 cifre. Tale sequenza numerica, all’atto della registrazione, viene associata all’animale e al suo proprietario.
Pertanto l’inoculazione del microchip da un lato aumenta sensibilmente le possibilità di ritrovare l’animale smarrito, dall’altro inibisce condotte criminose come il reato di abbandono di animali.
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Anagrafe Canina Puglia: i termini di legge
La Puglia ha innovato molto recentemente la disciplina concernente il controllo del randagismo, l’Anagrafe Canina e la protezione degli animali da affezione, con l’emanazione della Legge Regionale n. 2 del 2020; quest’ultima ha abrogato la L. R. n.12 del 1995, la normativa che precedentemente disciplinava la materia.
Sono diverse le novità da segnalare nella nuova normativa; tra essi, l’obbligo di iscrivere anche i gatti nel Registro degli animali d’affezione allineandosi pertanto sia al Lazio che alla Lombardia.
Per ciò che concerne invece l’Anagrafe Canina, il residente nella Regione Puglia che detiene un cane è tenuto ad iscriverlo nel relativo registro entro il termine di 60 giorni dalla nascita o 10 giorni dall’inizio del possesso.
Quest’ultimo termine sembra riferirsi al caso di chi trovi un cane vagante; d’altronde la stessa norma impone di iscrivere l’animale nell’Anagrafe canina, prima di procedere alla sua vendita; questo significa che, a norma di legge, il cane acquistato deve essere già minuto di microchip.
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Il proprietario ha altresì l’obbligo di segnalare:
- Lo smarrimento od il ritrovamento del cane, entro 2 giorni dall’evento
- il cambio di residenza o domicilio, entro cinque giorni;
- la cessione di proprietà dell’animale, entro cinque giorni;
- la morte del cane, entro tre giorni dall’evento.
Chi omette di iscrivere il proprio cane nel registro dell’Anagrafe Canina della Regione Puglia, è punito con il pagamento di una sanzione che va dai 100 ai 600 euro; chi non segnala alle Autorità competenti il cambio di residenza, lo smarrimento, la cessione o la morte dell’animale, rischia una multa dai 150 ai 450 euro.
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Antonio Scaramozza