L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe canina della Regione Piemonte è la Legge Regionale n. 18/2004. Ecco cosa stabilisce.
Il Legislatore ha dettato i principi fondamentali in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo con la Legge quadro n. 281/1991, la quale ne delega l’attuazione alle Regioni, ai Comuni e all’ASL, secondo le rispettive competenze. La Regione Piemonte attualmente disciplina l’Anagrafe canina regionale con la L. R. n. 18/2004.
Il fenomeno del randagismo è ancora ben lungi dall’essere debellato.
Sono migliaia i cani che ogni anno vengono abbandonati al proprio destino; ciò nonostante il codice penale preveda il reato di abbandono di animali (all’art. 727 c.p.), che punisce chi abbandona gli animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività.
Anche il microchip dovrebbe costituire un grande deterrente alla commissione di questo odioso reato: il dispositivo identifica l’animale grazie ad un codice univoco composto da 15 cifre, associato al proprietario.
Inoculare il microchip al cane è un obbligo imposto dalla legge; purtroppo sono ancora troppi coloro che ignorano la norma, agevolati da uno scarso sistema di controlli. All’attuale stato delle cose il microchip conserva una grande efficacia nell’aumento delle possibilità di ritrovamento (e riconoscimento) di un cane smarrito.
Sull’efficacia deterrente in merito alla previsione penale punita dall’art. 727 c.p., non possiamo dire altrettanto: in assenza di un adeguato sistema di controllo, l’adempimento dell’obbligo di legge è lasciato al senso civico del privato.
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Il Piemonte aveva istituito la propria Anagrafe canina territoriale con la Legge Regionale n. 20 del 1994; con la L. R. n. 18 del 2004 (in vigore dal 22 luglio 2005) ha abrogato la precedente disciplina, istituendo l’Anagrafe canina informatizzata.
All’art. 3 è sancito l’obbligo, per il proprietario, di identificare entro 60 giorni dalla nascita i nuovi nati, con l’iscrizione nell’Anagrafe canina Piemonte e l’inoculazione del microchip al cane.
Non è previsto invece alcun termine per la registrazione dell’animale, se acquistato.
Il motivo è semplice: è lo stesso articolo 3 a vietare la vendita di cani non registrati all’Anagrafe canina. Chi intende vendere un cane, dunque, deve provvedere alla sua identificazione; di per contro, chi è interessato all’acquisto, deve accertarsi preliminarmente che l’animale sia registrato.
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Se il cane proviene da altre Regioni, il proprietario deve provvedere nel termine di 15 giorni alla registrazione dello stesso, o a segnalare dell’acquisizione del possesso, laddove l’animale sia già identificato.
Altresì entro 15 giorni dall’evento vanno segnalati all’ASL territorialmente competente il cambio di residenza, la morte o la cessione del cane.
Attenzione alle sanzioni: chi non rispetta i suddetti termini è passibile di una multa che va dai 38 ai 232 euro. Invece, per chi vende, acquista o detiene a scopo di commercio un cane non registrato, l’importo va dai 77 ai 464 euro.
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Antonio Scaramozza
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