La Legge Regionale della Lombardia n. 33/2009 disciplina, tra le altre cose, i termini entro cui iscrivere il cane all’anagrafe canina.
In materia di animali di affezione la normativa di riferimento è la Legge quadro n. 281/1991, che delega alle Regioni l’attuazione dei principi in essa contenuta. La Lombardia ha regolato l’iscrizione dei cani nell’Anagrafe canina per mezzo dell’art. 33 della Legge Regionale n. 33/2009 e del relativo Regolamento di attuazione 13 aprile 2017 , n. 2.
Come noto, sui proprietari dei cani incombe l’obbligo di registrare il proprio animale presso l’anagrafe canina della propria Regione.
La normativa di riferimento in materia di animali d’affezione (e prevenzione del randagismo) è la Legge quadro n. 281/1991, che tuttavia si limita a prevedere quelle che sono i principi della materia, lasciando alle Regioni il compito di attuarli ricorrendo ai propri poteri legislativi.
La registrazione avviene contestualmente all’inoculazione di un microchip sulla pelle del cane, che va ad identificarlo univocamente, a mezzo di un codice di 15 cifre. Ad esso verranno correlati i dati identificativi del cane (sesso, razza, età, taglia, colore del manto, segni particolari) ed i dati anagrafici del suo proprietario.
Da un lato la norma ha lo scopo di scoraggiare l’odioso crimine perpetrato da chi compie il reato di abbandono di animali; dall’altro ha lo scopo di facilitare il ritrovamento dei cani scomparsi, più facilmente identificabili grazie al codice di 15 cifre che contrassegna il chip.
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La Regione Lombardia ha disciplinato l’iscrizione del cane all’anagrafe canina con il Regolamento 13 aprile 2017, n. 2 di attuazione della Legge regionale n. 33/2009.
In particolare è previsto l’obbligo in capo al proprietario di registrare l’animale entro 15 giorni dall’adozione; i giorni diventano 30 nell’ipotesi in cui si tratti di un cucciolo, nato da un cane che già si possiede (e dunque non si configura né l’ipotesi di adozione né quella del passaggio di proprietà).
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Ricordiamo, inoltre, che in capo al proprietario vigono altri obblighi informativi, da espletare entro 15 giorni dall’accadimento degli eventi da segnalare, quali il decesso dell’animale, il cambio di residenza, la cessione di proprietà.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il cane si smarrisca, è necessario presentare denuncia al più presto, segnalando in ogni caso l’accadimento al non oltre 7 giorni all’ASL o alla Polizia Locale.
Nell’ipotesi di inottemperanza dell’obbligo di microchip al cane, o di mancata comunicazione di una delle variazioni suddette (come la residenza) il proprietario può incorrere in una sanzione pecuniaria che va dai 20 ai 150 euro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale.
Antonio Scaramozza
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