L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe Canina della Regione Liguria è la Legge Regionale n. 23/2000. Ecco cosa stabilisce.
Nel nostro ordinamento giuridico sul proprietario del cane incombe l’obbligo di registrare l’animale presso il registro dell’Anagrafe canina. Il Legislatore ha attribuito alle Regioni il compito di istituire il suddetto registro; la Liguria disciplina la propria Anagrafe canina con la Legge Regionale n. 23 del 2000. Scopriamo quali sono i termini di registrazione e gli altri obblighi imposti ai proprietari dei nostri amici a quattro zampe.
In Italia la materia degli animali d’affezione (e di prevenzione del randagismo) è regolata dalla Legge quadro n. 281 del 1991.
Con essa il Legislatore ha definito i principi fondamentali della materia, stabilendo le competenze spettanti agli Enti Locali (Regioni e Comuni) e alle Asl territorialmente competenti per l’attuazione dei medesimi.
Sulle Regioni grava l’obbligo di istituire, ricorrendo alla propria potestà legislativa, l’Anagrafe Canina territoriale; la Liguria attualmente disciplina il registro regionale con la L. R. n. 23 del 2000. Sulle Regioni grava altresì l’obbligo di predisporre e adottare un piano di prevenzione del randagismo, e di determinare i criteri di risanamento dei canili comunali.
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La L. R. n. 23 del 2000 stabilisce che l’Anagrafe Canina è istituita presso ogni ASL della Liguria.
Conformemente alla disciplina nazionale, ogni residente nella Regione che sia in possesso di un cane, ha l’obbligo di iscriverlo nel relativo registro.
L’iscrizione avviene contestualmente all’inoculazione di un microchip al cane, contrassegnato da un codice univoco di 15 cifre, riconducibile esclusivamente all’animale e al suo proprietario. Si tratta dunque di un dispositivo volto ad agevolare il riconoscimento del cane eventualmente smarritosi.
Allo stesso tempo dovrebbe costituire un mezzo di controllo della popolazione canina italica, tale da inibire la commissione di un odioso fenomeno criminoso come il reato di abbandono di animali.
Veniamo ora ai termini di legge previsti dalla Regione ligure: il proprietario dovrà provvedere all’iscrizione del cane nel registro dell’Anagrafe canina nel termine di un mese dalla nascita del cucciolo (nella maggior parte delle altre Regioni il termine è di 60 giorni) o dall’acquisizione dell’animale in altro modo (ad esempio mediante compravendita).
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Sul proprietario incombe altresì l’obbligo di segnalare altri eventi, quali il cambio di residenza, la cessione, lo smarrimento o la morte dell’animale (questi ultimi due entro 7 giorni dal verificarsi degli stessi).
La normativa impone altresì l’obbligo di segnalare, nel termine di 30 giorni, ogni variazione del contenuto della scheda anagrafica (come ad esempio il cambio di residenza).
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Antonio Scaramozza
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