L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe Canina della Regione Lazio è la Legge Regionale n. 34/1997. Ecco cosa stabilisce.
Nel nostro ordinamento giuridico i principi generali in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo sono dettati dalla Legge quadro n. 281/1991. Le Regioni sono tenute all’attuazione dei suddetti principi ricorrendo alla propria potestà legislativa. La Regione Lazio ha provveduto con la Legge Regionale n. 34 del 1997, la quale, tra le altre cose, statuisce in merito alle modalità e ai termini per l’iscrizione del cane nel registro dell’Anagrafe Canina.
L’abbandono di animali è un reato previsto e punito dall’art. 727 c.p. con la pena dell’arresto fino ad un anno o con quella dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Nonostante la previsione penale, il fenomeno criminoso è ben lungi dall’essere debellato. D’altronde, le vittime della condotta sono esseri indifesi, privi di voce per poter denunciare il male subito.
Pertanto, almeno per ciò che concerne la fattispecie dell’abbandono e limitatamente al cane, il Legislatore ha previsto degli strumenti di ausilio alla lotta del fenomeno criminoso.
Il principale tra essi è costituito dall’obbligo di iscrizione dell’animale, che grava sul proprietario, nel Registro dell’Anagrafe Canina, che avviene contestualmente all’inoculazione di un microchip.
Questo è contrassegnato da un codice di 15 cifre, a cui sono univocamente correlate le identità del cane e del rispettivo proprietario. Tuttavia, la mancanza di una rete di controllo sull’adempimento dell’obbligo di legge ne facilita l’elusione, rendendo anche più semplice la commissione del reato di abbandono di animali.
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Come detto, i principi generali in materia di animali d’affezione, ed in particolare, per ciò che concerne l’argomento di interesse del nostro articolo, in merito all’obbligo di iscrizione del cane nel Registro dell’Anagrafe Canina regionale, sono dettati dalla Legge quadro 281/1991; ad essa la Regione Lazio si è adeguata con la Legge regionale n. 34 del 1997.
In particolare, all’art. 12, è sancito l’obbligo per il proprietario di procedere all’iscrizione nel termine di 60 giorni dalla nascita del cucciolo, o di 10 giorni entro l’acquisto o il possesso ad altro titolo (in particolare, quest’ultimo termine, più breve rispetto a quello previsto da altre Regioni, è stato modificato nel Novembre del 2020).
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Contestualmente all’atto di iscrizione è prevista la compilazione di una scheda, nella quale vengono annotati nome del cane, luogo e data di nascita, stato segnaletico, nonché indirizzo e generalità del proprietario.
Si rammenta che, sempre ai sensi dell’art. 12 della suddetta normativa, sul proprietario incombe altresì l’obbligo di segnalare il cambio di residenza entro 30 giorni dall’evento. A norma dell’art. 13 invece, vanno segnalati tempestivamente, ed in ogni caso non oltre 5 giorni, lo smarrimento, la morte, o la cessione di proprietà del cane.
Chiunque non ottemperi all’obbligo di iscrizione del proprio cane nel Registro dell’Anagrafe Canina del Lazio, incorre in una sanzione pecuniaria che va da da un minimo di 154,00 euro ad un massimo di 1.540,00.
Antonio Scaramozza
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