Anagrafe canina Friuli Venezia Giulia: la disciplina regionale in materia di animali d’affezione

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By Antonio Scaramozza

Cani

In Friuli Venezia Giulia la normativa che disciplina l’Anagrafe canina è la Legge Regionale n. 20 del 2012. Ecco cosa stabilisce.

Anagrafe canina Friuli Venezia Giulia
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La Legge quadro n. 281 del 1991 detta i principi fondamentali in materia di animali d’affezione, lasciando alle Regioni il compito di attuarli, per mezzo della propria potestà legislativa. Tra i vari obblighi a carico degli enti territoriali, si annovera l’istituzione e la gestione dell’Anagrafe canina; nel Friuli Venezia Giulia il registro è attualmente disciplinato dalla L. R. n. 20 del 2012.

Il cane nell’ordinamento giuridico italiano

Fido, seppur formalmente non goda di un particolare status che vada a differenziarlo da tutti gli altri animali (per ciò che concerne la categoria giuridica d’appartenenza) gode di una posizione privilegiata.

Anagrafe canina Umbria
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Per esso, infatti, la legislazione prevede delle misure stringenti di protezione maggiori di quelle previste, ad esempio, per il gatto, l’altro animale d’affezione per eccellenza della nostra società.

Non parliamo della tutela penale, che riguarda tutti gli animali (anche quelli da reddito e selvatici); ci riferiamo ad adempimenti burocratici che gravano sui proprietari degli stessi. Il cane, pertanto, è l’unico animale d’affezione che deve essere obbligatoriamente registrato nell’Anagrafe canina (per il gatto l’iscrizione è facoltativa, salvo che per i residenti della Lombardia e della Puglia).

L’iscrizione consente di identificare il cane e il rispettivo proprietario. Si tratta di una misura pensata per scoraggiare la commissione del reato di abbandono di animali, e allo stesso tempo assicurare maggiori probabilità nel ritrovamento dell’animale smarrito.

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Anagrafe canina Friuli Venezia Giulia: le norme

Il registro dell’Anagrafe canina del Friuli Venezia Giulia, la cui organizzazione è affidata ai Comuni della Regione, è disciplinato dalla L. R. n. 20 del 2012.

Anagrafe canina Lombardia
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Il proprietario è tenuto alla registrazione del cane entro il termine di 60 giorni dalla nascita, o di 10 giorni se acquistato o proveniente dall’estero. In ogni caso la normativa stabilisce l’obbligo di registrazione prima della cessione del cane.

Contestualmente all’iscrizione si ha l’inoculazione del microchip al cane, dispositivo elettronico contrassegnato da un codice numero composto di 15 cifre, che viene associato univocamente alle identità dell’animale e del rispettivo proprietario.

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Chi omette di iscrivere il proprio animale nell’Anagrafe canina del Friuli Venezia Giulia incorre in una sanzione pecuniaria che va dai 100 ai 600 euro.

Il proprietario del cane ha altresì l’obbligo di segnalare, entro il termine di

  • 30 giorni: la morte del cane e la variazione di residenza
  • 10 giorni: la cessione gratuita od onerosa del cane, indicando l’identità e l’indirizzo di residenza del nuovo proprietario, e la comunicazione, da inoltrare all’ufficio dell’anagrafe canina del Comune di residenza, di impossibilità nel continuare a detenere l’animale, per seri e comprovati motivi;
  • 5 giorni: lo smarrimento e la sottrazione del cane (quest’ultima va dichiarata allegando contestualmente la copia della denuncia fatta all’Autorità giudiziaria).

Anche per la violazione di tali obblighi è prevista una sanzione che va dai 100 ai 600 euro di multa.

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Antonio Scaramozza

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