Ogni Regione disciplina l’Anagrafe canina di competenza territoriale con proprie disposizioni di legge: l’Emilia Romagna ha provveduto con la Legge Regionale n. 27/2000.
L’ordinamento giuridico disciplina la materia degli animali di affezione e prevenzione del randagismo con la Legge quadro n.281/1991, la quale detta i principi che le Regioni sono tenute ad attuare ricorrendo ad atti di propria potestà legislativa. L’Emilia Romagna disciplina, tra le altre cose, l’iscrizione del cane all’Anagrafe canina territoriale con la Legge Regionale n. 27 del 2000.
Il cane, insieme al gatto, è l’animale d’affezione più diffuso nella nostra società.
Il sentimento di pietà per gli animali e la sempre più diffusa identificazione dei nostri amici a quattro zampe come veri e propri membri della famiglia sono meccanismi della cultura della nostra società che hanno indotto il Legislatore ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi, recettivi di tali cambiamenti.
Uno dei primi interventi normativi in materia è stato l’emanazione di una normativa che dettasse i principi fondamentali in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ovvero la Legge quadro n. 281/1991.
In particolare la disposizione prevede l’obbligo, a carico del proprietario del cane, di provvedere ad iscrivere l’animale presso il Registro dell’Anagrafe canina territorialmente competente, in considerazione della propria residenza.
L’iscrizione avviene contestualmente all’inoculazione di un microchip, che identifica in maniera univoca, grazie ad un codice di 15 cifre, sia il cane che il proprietario. La procedura facilita le operazioni di ricerca dell’animale smarrito: basterà procedere alla lettura del chip, inoculato sul corpo del cane.
Allo stesso tempo costituisce uno strumento che aumenta il grado di inibizione nella commissione dell’odioso crimine del reato di abbandono di animali, purtroppo ancora lungi dall’essere debellato.
Come già anticipato, la Legge quadro n. 281/1991 si limita a dettare quelli che sono i principi della materia, lasciando alle Regioni la definizione delle normative di attuazione dei medesimi, ricorrendo alla propria potestà legislativa.
L’Emilia Romagna disciplina, tra le altre cose, l’iscrizione del cane all’Anagrafe canina territoriale con la Legge Regionale n. 27 del 2000.
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Con la Legge Regionale n. 27 del 2000 l’Emilia Romagna ha sostituito la precedente disciplina, dettata dalla vetusta L. R. 25 n. 5/1988, antecedente alla Legge quadro n. 281/1991.
Nel corso del tempo è stata modificata più volte; l’ultimo e più significativo intervento legislativo che ha inciso sul dettato normativo è rappresentato dalla L. R. n. 11/2018.
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Passiamo ad analizzare nel dettaglio la disciplina: a norma dell’art. 6 della 27/2000, in ogni comune dell’Emilia Romagna è istituita l’Anagrafe canina; i proprietari sono tenuti ad ottemperare all’obbligo di iscrizione entro trenta giorni dalla nascita del cane o dall’acquisizione del possesso (si badi, in molte altre Regioni il termine è differenziato per le due situazioni).
L’inoculazione del microchip al cane, a norma dell’art. 8, è effettuato dalle Asl territorialmente competenti o dai veterinari. La Regione disciplina altresì gli obblighi di segnalazione, a carico del proprietario, di una serie di eventi:
La mancata segnalazione di tali eventi nei termini di legge preveduti comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria (tra 51 e 154 euro); la mancata iscrizione del cane nell’Anagrafe canina di uno dei comuni dell’Emilia Romagna costa al trasgressore tra i 77 e i 232 euro.
Antonio Scaramozza
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