L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe Canina della Regione Campania è la Legge Regionale n. 3/2019. Scopriamo insieme cosa stabilisce.
In materia di animali di affezione la normativa di riferimento è la Legge quadro n. 281/1991, che delega alle Regioni l’attuazione dei principi in essa contenuta. Nella Regione Campania l’attuale disciplina è contenuta nella Legge Regionale n. 3 del 2019, che stabilisce, tra le altre cose, le modalità e i termini di iscrizione del cane nel Registro dell’Anagrafe Canina regionale.
La legge non prevede una definizione univoca di animale d’affezione.
Dunque non è cosi agevole individuare quelli che sono gli animali che possono rientrare in tale categoria: certamente i costumi della nostra società ci consentono di affermare che cane e gatto sono, senza dubbio, tra i più fedeli compagni dell’essere umano.
Altri animali d’affezione sono il cavallo, il criceto, il porcellino d’India, il pappagallo, il coniglio; ma ciò che rende un animale d’affezione è il legame – appunto – affettivo, che lo lega all’essere umano: e questo travalica l’appartenenza ad una specie animale piuttosto che all’altra.
Nonostante ciò, ad oggi, la normativa italiana prevede l’obbligo di microchip per il solo cane. Il registro dell’Anagrafe Canina è organizzato su base regionale, con disposizioni regionali a regolarlo.
Invero la disciplina nazionale in materia di animali di affezione (e prevenzione del randagismo) è contenuta nella Legge quadro n. 281/1991; la quale tuttavia si limita a definire quelli che sono i principi generali della materia. Spetta dunque alle Regioni l’attuazione di questi ultimi, ricorrendo alla propria potestà legislativa.
In Campania i principi della suddetta Legge quadro sono attualmente disciplinati con la Legge regionale n. 2/2019, che, tra le altre cose, statuisce anche in merito alle modalità e ai termini entro cui il proprietario del cane è tenuto ad iscriverlo nel Registro dell’Anagrafe Canina corrispondente.
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A norma dell’art. 6 della Legge Regionale Campania n. 3/2019, il proprietario del cane è tenuto obbligatoriamente ad iscrivere l’animale nel Registro dell’Anagrafe Canina entro 15 giorni dall’inizio del possesso, oppure entro 30 giorni dalla nascita dell’animale.
Il primo termine, dunque, regola i tempi di iscrizione di un cane già adulto, o che comunque abbia un’età superiore al mese.
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Chi non ha proceduto all’adempimento dell’obbligo in tali termini, è tenuto comunque a farlo prima della cessione dell’animale a qualsiasi titolo (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di compravendita: l’iscrizione al registro dell’Anagrafe rientra tra i documenti che deve consegnarci il venditore del cane).
La registrazione può avvenire presso l’ASL territorialmente competente (a titolo gratuito) o presso un veterinario accreditato dalla Regione. Il proprietario ha l’obbligo altresì di segnalare, oltre al già suddetto cambio di proprietà, l’eventuale variazione del domicilio, lo smarrimento (ed il ritrovamento), nonché il decesso del cane.
La stessa norma prevede all’art. 25 quelle che sono le sanzioni pecuniarie nell’ipotesi di violazione delle suddette disposizioni; una multa che può oscillare tra i 100 ed i 600 euro.
Antonio Scaramozza
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