L’Anagrafe canina della Regione Calabria è disciplinata dalla Legge Regionale n. 41 del 1990. Scopriamo insieme modalità e termini di iscrizione del cane nel relativo registro.
L’Anagrafe canina è istituita presso ogni regione italiana, le quali sono tenute a disciplinare modalità e termini di iscrizione del cane nel relativo registro con propri atti normativi: la Calabria ha provveduto con la Legge regionale 5 maggio 1990 n. 41, così come modificata dalla Legge regionale 3 marzo 2000, n. 4 al fine di armonizzarne il contenuto con i principi dettati dalla disciplina nazionale.
Nella cultura della nostra società gli animali d’affezione sono dei veri e propri membri della famiglia.
Certo, non per tutti è così; ma per buona parte degli italiani il cane ed il gatto sono alla stregua di congiunti. Il Legislatore ha dovuto, gioco forza, prendere atto di tale moto culturale.
La normativa che disciplina la materia degli animali d’affezione (e la prevenzione del randagismo) è la Legge quadro n. 281/1991. In essa sono sanciti il divieto di maltrattamento e di abbandono di animali (oggi entrambe fattispecie di reato: il primo previsto e punito dall’art. 544 ter ed il secondo dall’art. 727 c.p.).
La Legge quadro stabilisce altresì alcuni principi generali sulle materie disciplinate. In particolare, per ciò che concerne il cane, statuisce la ripartizione dei compiti, per ciò che concerne la prevenzione del randagismo, tra ASL e Comuni territorialmente competenti.
Sulle prime grava l’obbligo di catturare i cani vaganti e destinarli ai canili (non prima di averli sterilizzati e sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla legge); sui secondi pende l’obbligo di risanare le strutture destinate all’accoglimento degli animali.
Sulle Regioni invece gravava l’obbligo di istituire l’Anagrafe Canina presso i propri Comuni o Unità sanitarie locali: la Calabria ha provveduto aggiornando, nel 2000, la Legge Regionale n. 41 del 1990.
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La normativa regionale ha istituito l’Anagrafe canina presso ogni Unità Sanitaria Locale; chi risiede in Calabria o vi dimora per un periodo superiore ai 90 giorni ha l’obbligo di iscrivere il cane nel relativo registro.
Il proprietario dovrà procedere all’adempimento entro tre mesi dalla nascita dell’animale o dall’acquisizione del possesso in altro modo.
Contestualmente all’iscrizione verrà inoculato un microchip al cane; il dispositivo è contrassegnato da un codice di 15 cifre, associato in maniera univoca all’identità del proprietario e dell’animale, in modo tale da facilitare, in caso di smarrimento, il riconoscimento del secondo .
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A tal proposito, si rammenta che il suddetto evento va denunciato entro 15 giorni dalla sua verificazione (così come il decesso); è previsto invece un termine di 30 giorni per comunicare il cambio di residenza.
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Antonio Scaramozza
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