L’attuale normativa che disciplina l’Anagrafe canina della Basilicata è la Legge Regionale n. 46/2018. Ecco cosa stabilisce.
Alle Regioni è affidata la competenza di legiferare in materia di animali d’affezione. La Basilicata ha recentemente innovato la disciplina previgente, con la L. R. n. 46 del 2018, che regolamenta anche il sistema dell’Anagrafe canina regionale. Scopriamo quali sono le modalità e I termini da rispettare per l’iscrizione del cane nel suddetto registro.
Per quanto il nostro ordinamento giuridico preveda un complesso di norme penali che tutelino tutti gli animali da varie figure di reato (dall’abbandono al maltrattamento, dall’uccisione al divieto di combattimento), quelli d’affezione godono di un particolare status.
È una delle naturali conseguenze di una società modellata esclusivamente sulla base dei bisogni, patrimoniali e non, dell’essere umano; d’altronde gli unici animali che deteniamo per scopi non produttivi sono proprio quelli d’affezione.
Tra essi si eleva la figura del cane, per quanto nel nostro Paese i gatti godano oramai della stessa preferenza (anzi, stando alle statistiche, sarebbero in numero leggermente superiore; sull’argomento ti può interessare Quanti animali domestici ci sono in Italia? Un’indagine a rivelare i numeri).
Nonostante la cifre, ed il sempre più crescente numero di specie animali scelte come compagni di vita, il cane gode di una tutela maggiore, non ancora estesa agli altri amici a quattro e a due zampe.
A tale tutela fa da contraltare un più gravoso complesso di doveri che si pongono in capo al proprietario dell’animale, tenuto, prima di tutto, ad iscriverlo nel relativo registro dell’anagrafe canina regionale.
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Il Legislatore regolamenta la materia degli animali d’affezione con la Legge quadro n. 281 del 1991, con la quale ha dettato i principi fondamentali della materia, lasciando l’attuazione della disciplina di dettaglio alle Regioni.
Su queste ultime grava, tra le altre cose, l’obbligo di istituire il registro dell’Anagrafe canina territoriale; la Basilicata ha provveduto con la L. R. n. 6 del 1993. L’attuale disciplina è dettata tuttavia dalla L. R. n. 46/2018, che ha abrogato la previgente normativa.
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In base ad essa, il proprietario è tenuto ad iscrivere l’animale nel relativo registro entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni dall’inizio del possesso. In ogni caso il cane va registrato prima dell’eventuale cessione, che sia a titolo gratuito o oneroso.
Sul proprietario grava altresì l’obbligo di segnalare il cambio di residenza, la cessione, lo smarrimento o la morte dell’animale; i primi due eventi entro 15 giorni, gli ultimi entro 5.
Il cane verrà identificato a mezzo microchip, un dispositivo elettronico contrassegnato da un codice di 15 cifre, associato univocamente all’identità del proprietario e dello stesso animale. A norma dell’art. 16 della Legge regionale, l’inoculazione del microchip al cane deve avvenire con metodologia indolore.
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Antonio Scaramozza
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