L’Abruzzo regola l’iscrizione del cane nell’Anagrafe canina regionale con L. R. 47/2013. Ecco quali sono i termini e gli obblighi da rispettare.
Alle Regioni spetta l’istituzione dell’Anagrafe canina territoriale e la disciplina delle modalità e dei termini di iscrizione del cane nel relativo registro; l’Abruzzo ha ottemperato all’obbligo imposto dalla Legge quadro n. 281 del 1991 regolamentando la materia con la Legge regionale n. 47 del 2013.
Nel nostro ordinamento giuridico la normativa di riferimento in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo è la Legge quadro n. 281 del 1991.
Con essa il Legislatore si limita a dettare i principi fondamentali della disciplina, lasciando alle Regioni l’attuazione della stessa nel rispetto di quanto stabilito dai primi.
In particolare, a norma della L. n. 281 del 1991, alle Regioni spetta la determinazione dei criteri di risanamento dei canili comunali e della costruzione dei rifugi per cani, la predisposizione e l’adozione di un piano di prevenzione del randagismo, l’istituzione e la regolamentazione dell’Anagrafe canina territoriale; l’Abruzzo attualmente disciplina la materia con la L. R. n. 47 del 2013.
Con essa la Regione ha abrogato le previgenti L. R. n. 86 del 1999 e n. 8 del 2004.
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In Abruzzo l’anagrafe canina è istituita presso ogni ASL. Il proprietario (o detentore a qualsiasi titolo) è tenuto ad iscrivere l’animale entro il termine di 60 giorni dalla nascita, con l’obbligo di segnalare il parto della cagna entro 10 giorni dall’evento.
Contestualmente all’iscrizione nel registro dell’Anagrafe canina Abruzzo, al cane verrà inoculato un microchip nella regione sinistra del collo. Si tratta di un dispositivo che identifica in maniera univoca l’animale, associato all’identità del suo proprietario.
Il microchip del cane è munito di un codice di 15 cifre, a cui sono associati i dati identificativi del cane (sesso, razza, taglia, età, colore del manto) e del rispettivo proprietario (dati anagrafici e quelli relativi all’indirizzo di residenza).
Il dispositivo ha una duplice funzione: da un lato consente di aumentare le probabilità di ritrovamento dell’animale smarrito; dall’altro scoraggia la commissione dell’odioso crimine dell’abbandono di animali.
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L’Abruzzo punisce la mancata iscrizione nel registro dell’Anagrafe canina rinviando alle sanzioni previste dall’art. 5, co° 2 della Legge quadro n. 281/1991.
Sul proprietario grava altresì l’obbligo di segnalare entro 30 giorni il cambio di residenza o di detenzione dell’animale. Inoltre vanno segnalati anche la cessione di proprietà, la morte o lo smarrimento del cane: i primi due eventi entro 15 giorni, l’ultimo entro 5 giorni.
La mancata segnalazione di tali eventi comporta l’applicazione al trasgressore di una sanzione amministrativa che va dai 75 ai 450 euro.
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Antonio Scaramozza
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