Non sussiste la responsabilità, ed il conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati dall’aggressione del cane, per il proprietario che riesca a dimostrare il caso fortuito.
La responsabilità per danni cagionati da un animale è disciplinata dall’art. 2052 del codice civile. A rispondere di tali danni è il proprietario, o chi comunque lo ha in custodia al momento della verificazione dell’illecito, salvo non riesca a provare il caso fortuito. Di cosa si tratta? Ecco cosa occorre sapere sull’argomento.
L’animale è una figura a sé stante nell’ambito dell’ordinamento giuridico.
In qualità di essere senziente ha diritto alla protezione accordatagli dalla legge penale (sull’argomento può interessare la lettura dell’articolo Reati contro gli animali: quali sono le norme del codice penale che li tutelano).
Tuttavia, da un punto di vista civilistico, rimane pur sempre una res. Non a caso, non potendo configurarsi quale soggetto di diritto, ad essere tutelato dal legislatore penale è il sentimento che per esso l’essere umano prova.
Insomma, a conti fatti, giuridicamente parlando, siamo di fronte ad un oggetto, appartenente al patrimonio del proprietario, al pari di un tavolo o di un televisore (e come tale acquistabile e/o alienabile), che tuttavia gode di tutele paragonabili a quelle di cui gode l’essere umano.
Al contrario di quest’ultimo, tuttavia, sull’animale non gravano doveri; dunque, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’aggressione del cane cagioni un danno a terzi, sarà il proprietario, o chi lo ha in custodia, a doverne rispondere, come stabilito dall’art. 2052 cc., a meno che non provi il caso fortuito.
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Un evento imprevedibile, di natura eccezionale, che non lascia spazio di intervento; in tali termini potrebbe essere riassunto e descritto il concetto di caso fortuito, un’esimente che esonera il proprietario dalla responsabilità per i danni provocati dall’aggressione del proprio cane.
Si riporta, a titolo esemplificativo, una vicenda giudiziaria del 2018, decisa dal Tribunale di Siena con sentenza n. 1218/2018.
Il fatto è così riassumibile: l’attore, durante una battuta di caccia al cinghiale, al sopraggiungere di un improvviso e violento temporale, si introduceva repentinamente e senza permesso nel fuoristrada di uno sconosciuto, accedendovi per mezzo del portellone posteriore, ove era detenuto il cane del convenuto in giudizio.
Ebbene l’animale, comprensibilmente, alla visione dello sconosciuto, si avventava su di esso, aggredendolo.
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Pertanto il cacciatore aveva citato in giudizio il proprietario del cane, chiedendo un risarcimento di 49.024,30 euro. La domanda, tuttavia, veniva rigettata dal Tribunale, rilevando il caso fortuito esonerante il proprietario dalla responsabilità per l’aggressione del proprio cane.
Di certo l’uomo non poteva immaginare che uno sconosciuto si introducesse nel proprio veicolo e venisse aggredito dal cane; il quale era regolarmente trasportato, con una grata che fungeva da divisorio rispetto ai sedili anteriori: il comportamento del danneggiato, infatti, può ben assurgere a caso fortuito, come nel caso di specie, laddove sia imprevedibile, di carattere eccezionale e dunque inevitabile.
Antonio Scaramozza
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