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Abbandono di animali: la confisca non viene revocata anche se il reato è estinto

Anche se il reato di abbandono è estinto, la confisca del cane non viene revocata: è quanto ha stabilito il GIP di Modena.

(Foto Adobe Stock)

L’innalzamento del livello di protezione degli animali, d’affezione e non, passa necessariamente attraverso le aule di tribunale; è proprio la giurisprudenza, infatti, a segnare il passo ad una legislazione spesso troppo pigra e timorosa nell’innovare una materia verso la quale v’è una sempre più crescente attenzione e sensibilità da parte dei cittadini.

La vicenda giudiziaria

Il reato di abbandono, anche se estinto, non comporta la revoca della confisca dell’animale sottratto al proprietario: questo in sintesi quanto stabilito dal GIP di Modena.

(AnimalSTEP Official – YouTube)

Il giudice, su richiesta del PM procedente, aveva condannato l’imputato a 3.000 euro di multa, con contestuale confisca del cane di proprietà, ai sensi dell’art. 727 del codice penale, che prevede e punisce il reato di abbandono di animali.

In particolare il cane dell’imputato era stato rinvenuto dalle Guardie Eco Zoofile all’interno di un box, in stato di completo abbandono, circondato dalle proprie deiezioni e senza cibo né acqua a disposizione; l’animale veniva sottoposto a sequestro probatorio, e contestualmente affidato alle cure presso un centro specializzato.

È bene aprire una parentesi sul punto: il reato ex art. 727 cp non si esplicita esclusivamente nella condotta, fortemente stereotipata, di condurre l’animale in un luogo sufficientemente lontano dalla propria abitazione, al fine di renderne impossibile il ritorno una volta abbandonato.

L’abbandono si configura altresì, ad esempio, laddove l’animale si allontani senza l’intervento del proprietario, il quale tuttavia non si attivi concretamente nella ricerca del medesimo; o laddove lo abbandoni al suo destino, non provvedendo alle sue più elementari esigenze di vita (cibo, acqua, riparo dal sole e dalle intemperie, pulizia dell’ambiente).

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L’importanza della decisione del GIP di Modena

Di certo la decisione del GIP di Modena non può essere equiparata ad una statuizione del giudice di legittimità; insomma, è ancora presto per poter parlare di una decisione che possa tracciare il solco per la formazione di un orientamento predominante.

(Sidewalk Specials – YouTube)

Ma è comunque interessante analizzare quelle che possono essere le ragioni che hanno formato e condizionato il ragionamento del giudice, in particolar modo laddove si confronti la vicenda ad un’altra piuttosto recente della quale ci siamo occupati, ovvero quella della messa alla prova superata, che revocherebbe la confisca dell’animale.

Nel caso di cronaca analizzato in tal sede, si badi, il reato si è estinto per oblazione. Si tratta di un procedimento deflattivo del processo penale, che consente all’imputato, in alcuni casi, di estinguere il reato per cui si procede mediante il pagamento di una somma di denaro.

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La messa alla prova, invece, si pone sì come causa di estinzione del reato, ma allo stesso tempo si configura come modalità alternativa di definizione del processo, laddove l’imputato chieda e ottenga (sempre nei casi stabiliti dalla legge) di poter accedere ad un programma di recupero personalizzato, concordato con l’ufficio esecuzione penale competente per territorio.

Solo completato positivamente tale programma la messa alla prova si intende superata ed il reato estinto. V’è grande differenza, dunque, nelle ragioni che determinano l’estinzione del procedimento penale rispettivamente nell’oblazione e nella messa alla prova.

E soltanto in quest’ultima si rinviene un percorso dell’imputato volto al recupero di quei valori violati con l’azione delittuosa. Dunque forse questo il ragionamento del GIP di Modena alla base del diniego alla revoca della confisca del cane vittima del reato di abbandono.

Antonio Scaramozza

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