L’art. 924 del codice civile regola le norme da applicare nell’ipotesi in cui uno sciame di api di proprietà entri nel fondo altrui: ecco cosa stabilisce.
Ancora oggi il codice civile presenta un’impostazione prettamente patrimonialista per ciò che concerne la figura dell’animale; e, non essendo stato innovata alla luce delle novità intervenute negli ultimi anni, soprattutto a livello penale, spesso appare come una disciplina oramai anacronistica. Discorso che non pare invece applicabile all’art. 924 cc, che disciplina gli sciami di api nella proprietà altrui: ecco cosa stabilisce.
Il codice civile stabilisce che il proprietario di uno sciame di api che entrino nel fondo altrui ha diritto di inseguirlo, purché indennizzi il titolare del fondo per i danni provocati dagli insetti.
Più che un semplice diritto, è un vero e proprio onere quello che incombe sul proprietario degli animali; tanto che, laddove non insegua lo sciame entro due giorni, o se nello stesso termine ha cessato di inseguirli, può impossessarne il proprietario del fondo.
Il termine per l’inizio dell’inseguimento, dunque, è di due giorni, che possiamo ragionevolmente dedurre che inizino a decorrere dal momento in cui il proprietario venga a conoscenza del fatto che le api sono entrate nel fondo altrui, e non dall’allontanamento vero e proprio, a meno che non coincida con la presa d’atto dell’avvenimento.
L’inseguimento, tuttavia, deve essere continuo, e non cessare prima dei due giorni.
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Cosa accade se il proprietario delle api non le recupera entro due giorni?
Invero la formulazione dell’articolo lascia qualche dubbio.
Da una parte appare evidente che l’inseguimento degli animali debba avere inizio prima che scadano i due giorni, dall’altra, la precisazione sulla circostanza che lo stesso non debba essere cessato prima del suddetto termine, porta a chiedersi cosa accada laddove gli insetti non vengano recuperati.
Tuttavia, non pare ragionevole affermare che l’originario proprietario ne perda il possesso; la norma, infatti, ha lo scopo di verificare il suo reale interesse al recupero degli insetti. Accertato che lo stesso sussiste, conserva il diritto a recuperarli anche successivamente al termine indicato dall’art. 924 cc.
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La norma si basa su un principio millenario, già noto anche alla tradizione giuridica dell’antica Roma, che è appunto quello dell’inseguimento dei propri animali sul fondo altrui; d’altronde è lo stesso su cui si fonda l’articolo 925 cc, rubricato “Animali mansuefatti“, che stabilisce che questi ultimi possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo l’obbligo di indennizzare il titolare di quest’ultimo per i danni subiti.
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