Una disinfestazione di volatili va svolta nel pieno rispetto della legislazione vigente: scopriamo quali sono i metodi illegali a norma di legge.
A volte sorge la necessità di effettuare una disinfestazione di volatili. La peggiore cose che si possa fare in questi casi, è improvvisare con il fai da te. Il rischio più grande è quello di violare le normative che regolano la disciplina, utilizzando dei metodi illegali. Scopriamo di quali si tratta.
Che cosa si intende per disinfestazione di volatili
Talvolta può sorgere la necessità di effettuare una disinfestazione di volatili.
Per una questione di igiene, prima di tutto: alcune specie sono veicoli di pulci e zecche, e dunque delle malattie di cui tali parassiti sono portatori. Senza contare che se piccioni o altre specie di volativi eleggono a proprio domicilio un nostro balcone o tetto, molto probabilmente ci ritroveremo circondati da guano.
Inoltre i volatili possono anche danneggiare le struttura degli edifici: si intendono danno a tegole e grondaie. Alcune specie poi, maggiormente territoriali delle altre, possono manifestare aggressività, anche verso le persone.
Prima di procedere oltre, chiariamo un punto fondamentale: per disinfestazione si intende l’allontanamento dei volativi, non di certo la soppressione. Ed è consigliabile affidarsi a dei professionisti del settore; perché l’operazione, oltre a non essere banale, può comportare la violazione della legislazione vigente.
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I metodi illegali
Non esiste una norma specifica che preveda un elenco di metodi illegali nella disinfestazione di volatili; essi, tuttavia, possono essere individuati sulla base della legislazione vigente.
È pertanto vietato l’avvelenamento o altri mezzi che cagionino la morte degli uccelli. A norma della Legge n.157 del 1992, la fauna selvatica fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
La caccia, fermo restando specie animali (compresi uccelli) protetti in senso assoluto, è consentita nei limiti (di tempo, modalità e luogo) stabiliti dalla norma medesima.
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Alcune specie particolarmente diffuse nei sobborghi urbani, come ad esempio i piccioni, tra gli uccelli più comuni in Italia, non risultano essere coperti da una tutela specifica. Ma questo non vuol dire che possano essere abbattuti.
L’unica deroga può essere individuata nell’art. 19 della normativa in commento. Le Regioni, per motivi (tra i vari) sanitari, provvedono al controllo della popolazione di specie di fauna selvatica attraverso metodi ecologici; nel caso questi si rivelino insufficienti, possono essere autorizzati piani di abbattimento.
Non si dimentichi, infine, la tutela penale; l’art. 544 bis c.p. (che prevede e punisce il reato di uccisione di animali) tutela anche i volatili.
Altresì vietata è la cattura; è sempre la Legge n. 157 del 1992 a stabilire il divieto di uccellagione, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
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A. S.