Quando le pecore invadono il fondo altrui, che cosa rischia il pastore? Scopriamo insieme quali sono i vari profili di responsabilità che possono venire a configurarsi.
Le controversie giuridiche, fin dalla notte dei tempi, hanno ad oggetto anche gli animali. In un mondo frenetico e sempre più tecnologico, di solito siamo portati a pensare alle liti tra vicini, perché magari il cane abbaia di notte, disturbando il sonno dei condomini. Tuttavia vi sono anche degli strascichi giudiziari che coinvolgono il mondo bucolico che fu, oramai sempre più raro. Un esempio? Pecore che invadono il fondo altrui: cosa stabilisce la legge a riguardo?
Anche la vita bucolica più riservare qualche spiacevole sorpresa: insomma, non tutti sarebbero entusiasti di vedere sul proprio fondo, senza permesso, un gregge di pecore, specialmente se gli animali procurano qualche danno.
Ebbene, per tale condotta la legge prevede una sanzione penale; detto in altre parole, si tratta di un reato, previsto e punito dall’art. 636 c.p., rubricato come “Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo“.
Di certo a finire sulla sbarra degli imputati non saranno le pecore, ma il loro pastore. Questi risponderà del reato laddove abbia abbandonato, o introdotto volontariamente, il proprio gregge (lo stesso dicasi per la mandria), sul fondo altrui.
Della fattispecie penale risponde anche il pastore che abbia lasciato incustoditi gli animali, facendo sì, con la sua omissione, che le pecore invadessero il fondo altrui. La pena consiste in una multa, nel massimo edittale di euro 103.
Attenzione tuttavia, sono previste delle aggravanti: se il pastore introduce o abbandona le pecore sul fondo altrui (anche non necessariamente un gregge, ma singoli esemplari) col preciso scopo di farle pascolare, alla multa (nella misura massima di euro 206), si affianca la pena della reclusione fino ad un anno.
Potrebbe interessarti anche: Le pecore svizzere, esemplari forti e dolci che conquistano i social -FOTO
In realtà i profili che concernono la responsabilità penale non finiscono qui.
Il terzo comma dell’art. 636 c.p. prevede che, se dal reato sia derivata il danneggiamento del fondo altrui, il responsabile sarà punito con la reclusione fino ai due anni e con una multa pari, nel massimo, fino ad euro 516.
Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno; d’altronde, ai sensi della disciplina generale dettata dall’art. 2052 c.c., il proprietario dell’animale (o chi lo ha in custodia) è tenuto a risarcire i danni cagionati da esso a terzi, anche se smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito, ovvero un evento eccezionale e non preventivamente prevedibile, che assolve dalla responsabilità.
Potrebbe interessarti anche: Pecora come animale domestico: gli obblighi di legge da rispettare
Ad esempio il rumore improvviso dato dallo scoppio di un petardo che faccia fuggire parte del gregge, che si riservi in massa nel fondo altrui procurando dei danni.
Insomma, non solo liti per cani che abbaiano troppo di notte o gatti che fanno pipì in condominio: da oggi in poi attenzione anche alle pecore che invadono il fondo altrui.
Antonio Scaramozza
Negli ultimi anni i ricercatori si sono concentrati sempre di più su alcuni aspetti che…
Perché il mio cane ha macchie di lacrime rosso marroni agli occhi. Da cosa può…
Avevo un enorme problema con il mio cane: appena vedeva un bambino cominciava a ringhiare,…