Sempre più persone scelgono la tartaruga come animale da compagnia: la legge prevede l’obbligo di inocularle il microchip, al pari del cane e del gatto? Scopriamolo insieme.
Non è affatto semplice districarsi tra le numerosi leggi che regolano la materia degli animali d’affezione; ma è necessario informarsi in maniera adeguata, sia per non incorrere nella sanzioni previste per i trasgressori, sia per il benessere dello stesso animale: in questo articolo scopriremo se la legge prevede l’obbligo di inoculare il microchip alla tartaruga.
Non è semplice stabilire con esattezza cosa sia l’animale d’affezione per l’ordinamento giuridico italiano.
E la ragione è semplice quanto banale: la legge non prevede alcuna definizione a riguardo. La Legge quadro n. 281/1991 rappresenta la disciplina di riferimento in materia di animali d’affezione; tuttavia, anche da una rapida lettura, è facile accorgersi come si limiti a regolare esclusivamente le figure del cane e del gatto.
Eppure sono diversi gli animali posseduti dagli italiani per scopi che non abbiano alcun fine utilitaristico; animali da compagnia, o per meglio dire d’affezione, con i quali l’essere umano instaura una relazione affettiva.
E poco importa che non siano i canonici cane e gatto; se non si tratta di animali appartenenti a specie la cui detenzione sia vietata dalla legge, nulla impedisce che diventino un membro aggiuntivo della famiglia.
Tra di essi rientra anche la tartaruga; ma quali sono gli obblighi che la legge impone in capo al proprietario?
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Le tartarughe di terra sono tutelate dalle fonti internazionali, alle quali si sono conformati sia il diritto comunitario che quello nazionale.
Si tratta di specie animali a rischio di estinzione, ed è per questo che le normative ne disciplinano il possesso, l’acquisto, l’alienazione, ed il trasporto stabilendo dei requisiti stringenti.
Il possesso di una tartaruga può derivare esclusivamente o dall’acquisto o dalla nascita in cattività da un esemplare detenuto. Non vi sono altre strade possibili: è vietato prelevare l’animale dal suo habitat naturale.
Sia che la tartaruga venga acquistata, sia che nasca da un esemplare in proprio possesso, la legge prevede obbligo di microchip.
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È l’art. 5 co. 5 della legge 150/1992 a stabilire l’obbligo di marcatura gli esemplari appartenenti alle specie contenute nell’Allegato A del Regolamento CE n. 338/1997 (protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio), uno dei regolamenti con i quali la Comunità Europea ha recepito la normativa CITES (Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione).
Il microchip va inoculato entro il primo anno di vita dell’animale, fermo restando l’obbligo di denunciarne la nascita entro 10 giorni dall’evento; se invece ne acquistiamo il possesso tramite atto di compravendita, il venditore ha l’obbligo di trasmetterci il Documento CITES ed il modulo di cessione; la tartaruga, inoltre, dovrà già possedere il microchip.
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Antonio Scaramozza
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