In Italia il lupo è una specie protetta dal 1971. Scopriamo insieme quali sono le norme del nostro ordinamento giuridico che tutelano l’animale.
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento della popolazione di lupi presenti nel territorio italico. Ma fino agli anni ’70, il rischio di estinzione dell’animale, almeno per ciò che concerne la nostra nazione, è stato più che concreto. Non a caso, è proprio a partire dal 1971 che il lupo è divenuto una specie protetta dalle leggi del nostro ordinamento giuridico.
Una questione planetaria
Progresso scientifico e tecnologico da un lato, tutela e conservazione dell’ecosistema dall’altro: una difficile operazione di bilanciamento, la più importante sfida che l’essere umano si trova a dover affrontare nel percorso che si pone ai suoi piedi agli esordi del nuovo millennio.
La direzione è obbligata: è necessario un deciso cambio di rotta nella gestione del pianeta, fosse pure per puro fine “utilitaristico”. È ormai una questione di sopravvivenza; non è detto che non si giunga ad un punto di non ritorno.
Ed è pertanto fondamentale la conservazione di ogni creatura che compone l’ecosistema del nostro pianeta. Il lupo ha seriamente rischiato di scomparire, almeno fra i boschi nostrani. La situazione, fino agli anni ’70, è stata drammatica; e non a caso, è proprio a partire dal 1971 che il lupo è divenuto una specie protetta dal nostro Paese.
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Lupo specie protetta: le norme di legge
Il primo intervento normativo volto a tutelare l’animale fu il Decreto Ministeriale Natali (1971), avente validità biennale, che ne vietava la caccia.
La validità del decreto venne rinnovata fino al 1976, quando il Decreto Ministeriale Marcora sancì il divieto di caccia e l’uso di bocconi avvelenati a tempo indeterminato.
Il lupo è specie protetta anche dalle normative comunitarie ed internazionali, alle quali il nostro ordinamento si è conformato emanando atti normativi di recepimento. Tra esse rammentiamo:
- La Convenzione di Berna, che qualifica il lupo tra le specie strettamente protette (Allegato II), vietandone la la cattura, l’uccisione, la detenzione ed il commercio. La Convenzione, firmata dall’Italia nel 1979, è stata ratificata con Legge 5 agosto 1981, n. 503;
- CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) che inserisce il lupo nell’Appendice II (specie potenzialmente minacciate). Il contenuto della Convenzione è stato recepito dal diritto comunitario con il Regolamento 338/97 del 9 dicembre 1996. Si rammenta che i Regolamenti dell’Unione Europea sono obbligatori in ogni loro elemento e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, Italia compresa; la quale ha comunque emanato la Legge 150/1992, disciplinante i reati relativi all’applicazione della CITES nel nostro Paese;
- Direttiva comunitaria Habitat n. 43/92: lo scopo della direttiva, recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D.P.R. n. 357/1997, è quello di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato, come si evince dall’art. 2. La norma vieta l’uccisione, la cattura, la detenzione, la commercializzazione, il trasporto ed il disturbo del lupo.
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Si rammenta, infine, la Legge n. 157/1992, recante le Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che ribadisce lo status dell’animale.
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Antonio Scaramozza