Anche per le tartarughe di terra è obbligatorio il documento CITES? Scopriamo di cosa si tratta e cosa stabilisce la legge al riguardo.
Non solo la tutela del benessere psicofisico attraverso la garanzia di un regime alimentare adeguato, un ambiente di vita conforme ai bisogni etologici dell’animale, il monitoraggio costante dello stato di salute: sul proprietario di un animale d’affezione gravano anche alcuni adempimenti burocratici. In questo articolo scopriremo se il documento CITES è obbligatorio anche per le tartarughe di terra.
CITES è l’acronimo di Convention on International Trade of Endangered Species, ovvero Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, firmata a Washington nel 1973. Sono 182 i Paesi ad aver aderito alla Convenzione internazionale; in Italia è in vigore a partire dal 1980.
Anche il diritto comunitario ha recepito il contenuto del documento, attraverso molteplici Regolamenti, che, si rammenta, sono obbligatori in ogni loro elemento e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri; dunque anche nella nostra nazione. Tra i vari rammentiamo
La CITES dunque regolamenta il commercio internazionale, al fine di tutelarne la sopravvivenza, di circa 5000 specie di fauna e quasi 30000 di flora, distinguendo quelle ad alto rischio di estinzione da quelle che potrebbero esserlo in mancanza di un commercio regolamentato.
Il documento CITES è un certificato necessario per commerciare e trasportare le specie contenute negli allegati della Convenzione: in esso sono riportati i documenti identificativi dell’animale (con possibile identificazione tramite foto), la data di nascita ed il suo Paese d’origine. Il certificato riporta altresì il Paese che ha emesso il documento, il suo numero identificativo, l’anno di emissione.
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Anche le tartarughe di terra rientrano tra le specie animali a rischio di estinzione, e pertanto sono tutelate dalla Convenzione CITES e dalle relative normative di attuazione, che ne disciplinano il possesso, l’acquisto, l’alienazione, ed il trasporto.
La legge stabilisce l’obbligo di microchip per la tartaruga di terra: questo va inoculato entro il primo anno di vita, sia qualora l’animale sia stato acquistato, sia nel caso in cui sia nato in cattività, da un esemplare detenuto.
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Di fatto non sono possibili altre modalità di acquisizione del possesso di una tartaruga di terra, almeno dal punto di vista legale: è vietato sottrarla dal proprio habitat naturale, è altresì vietato cederla in donazione.
Ma è obbligatorio il documento CITES se possediamo una o più tartarughe di terra? Come detto, si tratta di un certificato necessario per commercializzare (dunque acquistare o alienare) o trasportare l’animale; dobbiamo necessariamente munirci del documento solo laddove decidiamo o ci riserviamo la facoltà di vendere in futuro la tartaruga a terzi. In caso contrario non è obbligatorio.
Il certificato va richiesto, mediante la compilazione di apposito modulo, al servizio CITES territorialmente competente. Attenzione: se acquistiamo una tartaruga di terra, il venditore ha l’obbligo di rilasciarci il suddetto documento.
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Antonio Scaramozza
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