Diverse associazioni animaliste chiedono il divieto di detenzione di animali esotici, previsto dalla legge, eppure non ancora efficace. Ecco perché.
Andiamo insieme alla scoperta della Legge n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020), che, tra le altre cose, prevede il divieto di detenzione, importazione e vendita degli animali esotici e selvatici: una normativa tuttavia non ancora esecutiva: ecco per quale motivo.
Animale d’affezione: la definizione
Sempre più persone scelgono degli animali esotici come animali da compagnia. Alcuni, oramai, sono entrati nell’immaginario comune dell’animale d’affezione, come ad esempio il pappagallo; eppure si tratta di un animale esotico.
Altri invece sono meno comuni, come l’iguana o il cincillà ; ma il loro commercio è in costante aumento. Ma cosa si intende per animale d’affezione? La legge, in realtà , non aiuta moltissimo; o meglio, offre degli indizi.
Il Legislatore non ha previsto una vera e propria definizione di animali da compagnia: la Legge quadro n.281 del 1991 si limita, in verità , a regolamentare gli obblighi gravanti in capo ai proprietari dei cani, e a definire il gatto quale animale in libertà , libero, per l’appunto, di vivere per strada.
Degli altri animali non c’è traccia; ma nella pratica gli esemplari di molte altre specie sono scelti come compagni di vita.
Dunque la definizione di animale d’affezione è, più che altro, ricavata per esclusione. Da un lato dalle norme che stabiliscono quali sono le specie che è vietato detenere (come ad esempio il Decreto del Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996), dall’altro non dimenticando che il possesso dell’animale non deve essere dettato da uno scopo utilitaristico.
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Divieto di detenzione di animali esotici: la legge di delegazione europea
Invero v’è un’ulteriore norma che andrebbe considerata nel novero degli atti che vietano la detenzione di determinate specie animali.
Parliamo della Legge 53 del 2021, che vieta l’importazione, la detenzione ed il commercio di animali esotici e selvatici. Il suddetto atto non è altro che la Legge di delegazione europea 2019-20, che è il mezzo con la quale l’Italia recepisce nel proprio ordinamento giuridico le norme emanate dall’Unione europea.
Nel caso di nostro interesse, il suddetto divieto è previsto dall’art. 14 lettera q) della Legge n.53/2001, che detta i principi e criteri direttivi per l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili.
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La norma, emanata nell’aprile del 2021, prevede che il Governo, entro un anno da tale data, adotti uno o più decreti legislativi per adattare la normativa nazionale al suddetto Regolamento europeo (tuttavia occorre ricordare che i Regolamenti europei sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri).
In ogni caso, tra le misure che il Legislatore ha individuato per l’attuazione dello scopo rientra proprio la previsione di un divieto di commercio, detenzione e importazione di animali esotici e selvatici, il quale dovrebbe trovare riconoscimento, appunto, in un decreto legge. Cosa che tuttavia, ad oggi, non è ancora avvenuta.
Antonio Scaramozza