In alcuni casi potremmo venire a trovarci nella situazione di dover dimostrare che il porcellino d’India è di nostra proprietà: ecco come fare.
Spesso tendiamo a dimenticare che i nostri amici a quattro zampe sono di nostra proprietà; ergo, fanno parte del nostro patrimonio. Al pari di un’automobile, o molto più semplicemente di un pettine. Di norma non siamo chiamati a provare la proprietà di ciò che ci appartiene; ma in alcuni casi potrebbe rivelarsi necessario. Ecco qualche piccolo accorgimento da adottare.
Il Legislatore italiano ha predisposto un corpus di norme tutelanti l’integrità psicofisica dell’animale.
Parliamo del Titolo-IX-bis del codice penale, rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali“, formato dagli articoli che vanno dal 544-bis al 544-sexies (che disciplinano, tra gli altri, il reato di maltrattamento di animali).
Il bene giuridico protetto da tali figure di reato è, formalmente, il sentimento che l’essere umano prova verso la sorte degli animali; ma di fatto costituiscono un presidio a tutela dei nostri amici a quattro zampe, quali esseri viventi e senzienti, e come tali, meritevoli di tutela.
D’altronde la giurisprudenza, che si è spinta ben più in là del Legislatore, ha ribadito più volte il concetto.
Se da un lato possiamo parlare di animali quali soggetti protetti dall’ordinamento giuridico, dall’altro non possiamo non rammentare che essi conservano uno status civilistico di res; ovvero di un bene appartenente ad un soggetto giuridico.
Il nostro porcellino d’India, pertanto, è comunque parte del nostro patrimonio, e come tale alienabile.
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È piuttosto raro venirsi a trovare nella situazione di dover dimostrare che siamo i proprietari di una determinata cosa; almeno, quando si parla di beni di valore modesto.
E di norma lo stesso vale per gli animali, specie per quelli che di solito vengono acquistati, ed hanno un prezzo medio contenuto, proprio come il porcellino d’India.
Insomma, è piuttosto improbabile che il proprietario del roditore possa un giorno essere costretto a dimostrare la legittimità del proprio titolo. Ma potrebbe capitare; ad esempio, laddove smarritosi, l’animale venga preso da un terzo, che ne reclami la proprietà.
Come fare, dunque, a dimostrare che la proprietà del porcellino d’India?
Anche in questi casi, potremmo dire, la prevenzione è tutto. La cosa è piuttosto semplice, in realtà: è sufficiente procurarsi e conservare tutti i documenti che attestino il nostro diritto. Pertanto torniamo a quanto detto in apertura: l’animale è comunque un bene patrimoniale.
Ed il principale mezzo probatorio rimane pur sempre il documento che ne attesti l’acquisto (sempre che la proprietà dell’animale sia stata acquista a mezzo compravendita): la fattura sarà più che sufficiente, purché l’eventuale terzo reclamante non sia in possesso di un titolo analogo cronologicamente successivo (si pensi alla fattura che attesti che gli abbiamo ceduto il roditore).
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Il pedigree, invece, ha una valenza probatoria subordinata alla fattura di acquisto; come noto, infatti, il documento serve ad attestare l’appartenenza dell’animale ad una data razza. Esso viene rilasciato dal venditore, all’atto di acquisto.
Pertanto, acquisito l’animale a mezzo compravendita, ricorreremo al pedigree laddove non disponessimo della fattura (ad esempio perché smarrita).
Si rammenta infine la denuncia di smarrimento dell’animale d’affezione alle autorità competenti; oltre a costituire un chiaro indizio circa la proprietà, costituisce un atto dovuto.
D’altronde, il proprietario che non si attiva nelle ricerche dell’animale smarrito incorre nel reato di abbandono di animali, previsto e punito dall’art. 727 c.p.
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