In alcuni casi potremmo venire a trovarci nella situazione di dover dimostrare che il criceto è di nostra proprietà: ecco quali.
Per molti amanti degli animali sarà strano pensare al proprio amico a quattro zampe come una proprietà. Nel vero senso della parola, giacché essi, da un punto di vista civilistico, fanno parte del nostro patrimonio. E talvolta può capitare di essere costretti a dimostrarlo. Ecco qualche piccolo consiglio utile da seguire.
Molti lettori non potranno che concordare: gli animali sono un pezzo del nostro cuore. Non solo tuttavia; essi, infatti, sono anche parte del nostro patrimonio. Al pari di un tavolo o di una sedia.
A leggere tali righe molti amanti degli animali storceranno il muso. Ma di fatto è così; d’altronde, se così non fosse, i nostri amici a quattro zampe non potrebbero essere acquistati e/o venduti.
È chiaro che godono di ampie tutele, anche contro la volontà dispositiva di chi la possiede. Insomma, non parliamo di una sedia, che benché funzionante o addirittura nuova, può essere rotta o gettata via dal proprietario, senza che nessun addebito possa essergli mosso.
Fatta tale doverosa premessa, è bene chiarire che l’aspetto patrimoniale del rapporto essere umano-animale non va mai sottovalutato, e per ragioni di tutela del nostro amico a quattro zampe.
Perché un giorno potremmo essere costretti a dover dimostrare la proprietà del medesimo: ad esempio a causa di un terzo che ne rivendichi la proprietà (si pensi al criceto smarritosi ritrovato da una persona che affermi di esserne il proprietario). Oppure per dimostrare la nostra legittimazione al risarcimento del danno morale per la morte dell’animale d’affezione causato da un fatto del terzo.
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Il mezzo probatorio principale per dimostrare la proprietà del criceto (come di qualsiasi altro animale) rimane pur sempre la fattura: a riprova di quanto esposto nel primo paragrafo.
In tal senso il nostro amico a quattro zampe è paragonabile ad una “merce” che abbiamo acquistato; e il documento che comprova la compravendita è un titolo molto solido, sulla base del quale possiamo provare di esserne i proprietari.
E d’altronde la compravendita costituisce il principale canale con cui prendere in casa un criceto. Le adozioni, per il piccolo roditore, sono ancora residuali, a differenza di quanto avviene per il cane ed il gatto.
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Importanza minore rispetto al documento fiscale ha invece il pedigree. Come noto, il documento attesta l’appartenenza del roditore ad una determinata razza. E viene rilasciato dal venditore, all’atto di acquisto dell’animale.
Dunque, chi vuol provare la proprietà di un criceto acquistato, potrà ragionevolmente far ricorso al pedigree laddove abbia smarrito la fattura di acquisto.
Tralasciando eventuali mezzi probatori da esperire in un ipotetico giudizio civile (dalla testimonianza a documenti fotografici o video che ritraggono il proprietario con l’animale) si rammenta un importante adempimento in capo al proprietario, laddove il roditore si smarrisca.
Parliamo della denuncia alle autorità competenti, da presentare nel termine stabilito dalla legge regionale di competenza; si ricorda, a tal proposito, che il proprietario che non si attivi concretamente nella ricerca dell’animale smarrito può incorrere nel reato di abbandono di animali, previsto e punito dall’art. 544 bis c.p.
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